Dal 2002 ai lavoratori invalidi civile e sordi con invalidità superiore al 74% per ogni anno di servizio effettivamente lavorato viene riconosciuta una maggioraione di 2 mesi di contribuzione figurativa.
Tale maggiorazione sarà utile solo al diritto della pensione ma non al suo calcolo. La contribuzione figurativa massima riconosciuta è di un massimo di 5 anni.
Maggiorazione contributiva invalidi
Destinatari della maggiorazione contributiva sono: i sordi, gli invalidi civili con percentuale superiore al 74% e gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (allegato 1).
Quali periodi vengono riconosciuti ai lavoratori invalidi? Come abbiamo detto la contribuzione figurativa è riconosciuta entro il limite di 5 anni nelle seguenti modalità:
- di 2 mesi per ogni anno di attività prestata dal riconoscimento dell’invalidità;
- di 1/6 per ogni settimana di lavoro svolto per periodi inferiori all’ anno.
La maggiorazione contributiva non è riconosciuta automaticamente ma è necessario che l’interessato presenti apposita domanda. Solitamente la domanda per il riconoscimento della contribuzione figurativa si presenta contestualmente a quella di pensione.
Quali documenti allegare?
Alla domanda per il riconoscimento del beneficio è necessario allegare i seguenti documenti:
- per i sordi ed invalidi civili – il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche Asl per l’ accertamento dell’ invalidità civile, con l’ acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio;
- per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali – copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR 834 del 1981;
- per gli invalidi del lavoro – i documenti rilasciati dall’Inail.