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Agenzia delle Entrate, pagamenti tracciabili altrimenti niente detrazioni

Con una risposta ad un quesito, l’Ade dichiara idenoei al fine delle detrazioni indicate nell’art. 15 del TUIR i pagamenti tramite App purché tracciabili.

Prendiamo spunto dalla una risposta ad un quesito pubblicata sul sito della Agenzia delle Entrate firmata e dal Direttore Generale, in cui si esaminano quali sono le forme di pagamento ammesse al fine di ottenere le detrazioni pari al 19% per ciò che riguarda le spese mediche o di assistenza medica.

Infatti con la legge di Bilancio 2020 è stato introdotto l’obbligo di pagamento mediante strumenti che siano tracciabili in modo da facilitare i controlli da parte delle autorità. Quindi bonifici, carte di credito o di debito sono sicuramente una soluzione efficace.

Ma già da diversi anni sono stati introdotti altri modi per eseguire pagamenti  che non hanno bisogno di una vera e propria carta elettronica, un valido esempio è Paypal che può essere usato per pagare acquisti online ma anche per versare del denaro su un’altro conto corrente.

La domanda che il cittadino pone all’Agenzia delle Entrate è se questo metodo di pagamento, e qualsiasi altro similare, è contemplato ai fini dell’ottenimento delle detrazioni.

La risposta è di fatto positiva e la dettagliata risposta non manca di chiarire alcuni concetti in maniera esaustiva dando al contribuente stesso le informazioni necessarie per capire se il metodo di pagamento che si intende adottare ha tutte le caratteristiche richieste dalla norma.

La questione è che qualsiasi metodo di pagamento per essere valido ai fini delle detrazioni deve consentire la tracciabilità. Quindi deve essere possibile, analizzando la transazione, rintracciare chi ha eseguito il pagamento, individuarne il beneficiario e avere la descrizione esaustiva di cosa si è pagato.

A questo scopo viene sottolineato che resta comunque l’obbligo di conservare le ricevuta cartacea, necessaria ai centri di assistenza fiscale ed ai professionisti per dichiarare la conformità di quanto affermato in sede di dichiarazione dei redditi.

Per completezza di informazione è possibile leggere l’intera comunicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate