Non tutti lo sanno ma agli invalidi spetta un congedo di 30 giorni l’anno con stipendio pieno, anche se non hanno la legge 104. Si tratta del congedo per cure, che consente di avere 30 giorni di assenza ogni anno, in più rispetto alla malattia. Rappresenta un’opportunità importante per quasi tutti gli invalidi visto che è riservato a chi ha un’invalidità civile superiore al 50% (dal 51% in poi).
È importante chiarire che i 30 giorni di congedo per cure, che possono essere frazionati, devono essere richiesti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e non possono essere cumulati con periodi di congedo non fruiti nell’anno precedente. Il congedo può essere richiesto anche tutti gli anni.
Congedo di 30 giorni agli invalidi
Per poter usufruire di questo congedo non è necessario il riconoscimento della Legge 104, ma è fondamentale la certificazione che attesti la riduzione della capacità lavorativa di almeno il 51%, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 119/2011.
I lavoratori devono fare richiesta al datore di lavoro per ottenere l’autorizzazione a fruire del congedo per cure.
Cosa rientra nel congedo di 30 giorni?
Agli invalidi, anche senza legge 104, spetta un congedo di 30 giorni l’anno con stipendio al 100%, ma cosa rientra nelle cure che si possono fare durante il periodo?
Il congedo può essere utilizzato esclusivamente per trattamenti correlati alla patologia invalidante riconosciuta ed è necessario che le cure in questione non possano essere rinviate.
Ovviamente le cure cui il lavoratore si deve sottoporre devono essere prescritte dal medico di base o da un medico convenzionato. Non si può chiedere il congedo per esami di routine o trattamenti non direttamente legati alla disabilità riconosciuta. La domanda deve, inoltre, motivare la necessità di queste cure, mostrando il legame con le patologie per le quali è stata riconosciuta l’invalidità.
Retribuzione durante i 30 giorni di congedo
Per quanto riguarda la retribuzione durante il congedo, il trattamento economico è le stesso che spetta durante le assenze per malattia. Tuttavia, i 30 giorni di congedo per cure sono aggiuntivi al periodo di comporto, cioè il periodo massimo durante il quale il lavoratore può essere assente per malattia o infortunio senza rischio di licenziamento.
Nel settore privato, durante il congedo per cure, il lavoratore riceve la retribuzione che è interamente a carico del datore di lavoro, poiché l’Inps non interviene con alcuna indennità. Pertanto, i primi 3 giorni di assenza, ovvero il periodo di carenza, vengono retribuiti integralmente.
Nel settore pubblico, invece, il congedo viene retribuito allo stesso modo delle normali assenze per malattia, con l’applicazione della decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza.
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