Al via l’ISCRO per la quale è possibile presentare domanda, relativamente al 2020, dal 1 luglio al 31 ottobre 2021. Possono fruire del nuovo ammortizzatore sociale i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che abbiano subito, nell’ultimo anno, una riduzione superiore al 50% del fatturato rispetto alla media fatturato del triennio precedente.
Le prime istruzioni al riguardo sono state diffuse dall’INPS con la circolare 94 del 2021.
Per l’accesso al beneficio è necessario aver conseguito redditi non superiori a 8145 euro ed essere in regola con il pagamento dei contributi.
ISCRO quanto dura?
L’ISCRO è una misura sperimentale che dura solo per il triennio 2021/2023 durante il quale, tra l’altro, può essere richiesta una sola volta.
Per averne diritto, in ogni caso, è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- non essere titolari di pensione diretta (con l’eccezione dell’assegno ordinario di invalidità)
- non essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria (come ad esempio casse professionali) oltre alla Gestione Separata INPS
- non essere titolari di Naspi, Ape sociale o Dis Coll
- non essere titolari di redditi di cittadinanza
- Avere, nell’anno precedente a quello della richiesta, prodotto un reddito che sia inferiore al 50% della media dei redditi dell’ultimo triennio
- Nell’anno precedente alla domanda è necessario aver dichiarato un reddito da lavoro autonomo inferiore agli 8145 euro
- Risultare in regola con i versamenti contributivi
- Essere titolari di Partita Iva da almeno 4 anni dalla data di presentazione della domanda (chi la presenta nel 2021, quindi, deve essere titolare di Partita Iva dal 2017).
Quanto spetta con l’ISCRO?
L’ammortizzatore sociale fornisce una indennità per sei mesi che sia pari al 25% della metà dell’ultimo reddito annuo certificato. In ogni caso l’indennità non può superare gli 800 euro mensili nè essere inferiore ai 200 euro mensili.
ISCRO, quando decade?
L’ISCRO può decadere in quattro specifici casi:
- se il titolare consegue una pensione diretta
- se il titolare si iscrive ad altra forma di previdenza obbligatoria
- se il titolare richiede ed ottiene il reddito di cittadinanza
- se il titolare chiude la partita IVA.
Di fatto, quindi, l’ISCRO non vieta di lavorare durante la percezione dell’indennità, solo che vietando l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria limita nella possibilità del lavoro non permettendo quello subordinato (che presuppone iscrizione all’AGO).