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Assegni al nucleo familiare: domanda respinta per lavoro parasubordinato, ecco cosa fare

Se negli anni precedenti si è prestato lavoro parasubordinato l’unico modo per ricevere gli assegni al nucleo familiare è quello di richiedere quelli spettanti nella Gestione Separata.

Per poter avere diritto all’assegno al nucleo familiare è necessario che il reddito del nucleo familiare per almeno il 70% derivi da lavoro dipendente.

ANF domanda respinta

Un nostro lettore ci scrive:

Buongiorno,Mi consiglia cosa possa fare per l’assegno al Nucleo familiare respinta da INPS.Ho appena iniziato di lavorare con un azienda privata come dipendente. Nei anni precedenti ho lavorato come collaboratore sotto parasubordinato.Ho fatto la domanda ANF prima di avermi rilasciata la busta paga (quasi 15 giorni prima), e INPS mi ha respinta la domanda.Secondo voi, cosa potrebbe essere il problema.E devo rifare dopo la prima busta paga?

Nella motivazione che l’INPS che rende per aver respinto la domanda è indicato che “per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2021 la domanda è respinta per: Reddito da lavoro dipendente o assimilato inferiore al 70% del reddito complessivo”.

Questo significa che il reddito da lavoro dipendente non raggiunge il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Molto probabilmente nel suo nucleo familiare sono presenti, oltre al suo stipendio di dipendente, altre entrate che non derivano da lavoro dipendente (lavoro autonomo o collaborazioni) e per questo motivo l’INPS non le riconosce il diritto all’assegno al nucleo familiare.

Avendo lavorato, quindi, come parasubordinato nel corso del 2019 (e probabilmente anche nel 2020) in quegli anni il reddito prodotto non deriva da lavoro dipendente.

Può in ogni caso presentare domanda, a partire dal 1 febbraio di quest’anno, domanda di assegni al nucleo familiare per lavoratori parasubordinati e le verranno riconosciuti in un’unica soluzione gli assegni spettanti per lo scorso anno e per gli anni precedenti.

Questa domanda, in ogni caso, può essere presentata solo nel caso che lei sia iscritto alla Gestione Separata INPS, utilizzando il modello

Questa domanda, in ogni caso, può essere presentata solo nel caso che lei sia iscritto alla Gestione Separata INPS, utilizzando il modello modello ANF/GEST SEP (SR 27).

Essendo la prescrizione degli assegni quinquennale può richiedere l’assegno anche per gli anni precedenti ma soltanto per i mesi effettivamente coperti dalla contribuzione. Per la presentazione della domanda, in ogni caso, può farsi aiutare anche da un CAF della sua zona.

Per dubbi e domande è possibile scrivere a: info@pensioniefisco.it
I nostri esperti provvederanno a dare una risposta al tuo quesito in base all’originalità.