Gli assegni al nucleo familiare vengono riconosciuti al nucleo familiare di dipendenti e pensionati quando sono presenti determinati familiari a carico. Rispondiamo ad una lettrice che ci chiede:
Buon pomeriggio, ho visto sul vostro sito la possibilità tramite email di poter chiedere dei chiarimenti riguardo alcuni argomenti che da profani, sicuramente mi sono difficili da capire.Vorrei sapere se è possibile per una coppia di genitori conviventi ma non sposati chiedere gli assegni familiari anche per la coniuge disoccupata o vale soltanto per le coppie sposate?Grazie mille in anticipo per il chiarimento
Anf per convivente a carico
Sul sito dell’INPS è presente la lista delle persone che possono comporre il nucleo familiare a livello ANF e nello specifico l’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
- richiedente lavoratore o titolare della pensione;
- coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
- nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
Il nucleo familiare ai fini ANF, quindi, non rispecchia il nucleo familiare anagrafico e per il partner è possibile richiederlo solo nel caso che sia il coniuge (quindi legato da matrimonio) o parte dell’unione civile (per i partner dello stesso sesso).
Il convivente, anche se more uxorio, non è considerato coniuge e, anche se a carico, quindi, non rientra nel nucleo familiare a livello di assegni al nucleo familiare e proprio per questo motivo il beneficio per il convivente a carico non spetta.
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