In caso di genitori separati il diritto di richiesta degli assegni al nucleo familiare spetta ad entrambi, fermo restando che di richiesta può esserne presentata solo e soltanto una.
Rispondiamo ad una lettrice che ci chiede:
Nel caso di genitori separati e non conviventi, la madre collocataria anche se non lavora può fare lei stessa e solo lei, richiesta degli assegni familiari con l’assenso del coniuge separato? Dove la fa? Che documenti deve produrre ..grazie per la risposta
Richiesta assegni nucleo familiare
Nel caso di genitori separati la richiesta degli assegni può essere fatta sia dalla mamma collocataria che dal papà non convivente con i figli. Non c’è nessuna legge che stabilisce che a richiedere gli assegni debba essere la mamma collocataria dei figli.
Soprattutto se la mamma non lavora e non ha una posizione propria su cui richiedere gli assegni in questione (questa possibilità è concessa solo alle mamme non sposate e non conviventi con il papà del proprio figli, ma il quel caso il legame matrimoniale non c’è mai stato ed in molti casi non ci sono neanche sentenze del tribunale ed assegni di mantenimento e proprio per questo motivo il legislatore ha voluto tutelare il genitore convivente, e non collocatario, con i figli).
Nel suo caso, quindi, a richiedere l’assegno deve essere il papà. Se poi la sentenza del tribunale stabilisce che gli assegni spettano a lei sarà cura del suo ex coniuge girarle le somme che percepisce dal proprio datore di lavoro in busta paga, altrimenti dovete mettervi d’accordo tra di voi su come suddividere gli assegni o, ancora, rivolgervi al giudice per far stabilire dalla legge a chi spettano. Ma in ogni caso la richiesta può farla solo il padre visto che lei non lavora. Altrimenti non saranno percepiti da nessuno.
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