Presentare la domanda di assegno di inclusione, iscriversi alla piattaforma SIISL e sottoscrivere il PAD sono i primi adempimenti a cui i richiedenti il nuovo sussidio devono attenersi. Una volta fatto tutto ciò, non resta che attendere l’esito dell’istruttoria della domanda da parte dell’INPS. Un’istruttoria che non è uguale per tutti anche perché da famiglia a famiglia e da richiedente a richiedente molte cose possono cambiare. Al riguardo l’INPS con un recente messaggio sul proprio portale istituzionale ha spiegato il significato di ogni singolo stato in cui la domanda si può venire a trovare. Perché gli interessati che hanno presentato domanda e non hanno ancora avuto risposta da parte dell’INPS, collegandosi al sito dell’Istituto possono controllare in che situazione si trova la loro istanza.
Assegno di inclusione, cosa fare se domanda sospesa, acquisita o respinta
Il contribuente che ha presentato la domanda di ADI può, tramite lo SPID, controllare lo stato della domanda. Se nel controllo risulta domanda accolta, come è evidente, significa che la procedura di controllo dell’INPS a partire dal ISEE è andata a buon fine. Il richiedente è entrato nel perimetro dei beneficiari del nuovo sussidio. In questo caso dovrebbe essere arrivato al richiedente il messaggio con l’accoglimento nonché il messaggio di recarsi alle poste a ritirare la carta su cui verranno caricati i soldi. Con la prima ricarica che è già presente nella card stessa il giorno del ritiro. Va detto però che in alcuni casi questo messaggio non arriva, e quindi devono essere i contribuenti una volta trovata la dicitura accolta sul sito dell’INPS a recarsi autonomamente alle poste a ritirare la card anche senza messaggio. Basterà mostrare i documenti di riconoscimento ed il codice fiscale e gli operatori dello sportello di Poste Italiane dovrebbero rintracciare la carta e consegnarla.
I chiarimenti dell’INPS
Quando invece una domanda si trova nello stadio di sospesa, significa che l’INPS ha riscontrato delle anomalie sulla domanda. Lo spiega bene proprio l’Istituto nel messaggio n° 684 del 14 febbraio scorso. In questo caso bisogna vedere che genere di anomalia c’è. Se l’anomalia dipende dai controlli preventivi fatti dall’INPS, come possono essere quelli relativi al nucleo familiare dei richiedenti che potrebbe non coincidere tra quello presente nella DSU e quello trovato nell’anagrafe della popolazione residente, sarà l’INPS a completare questo controllo senza bisogno che gli interessati facciano niente. In questo caso bisognerà soltanto attendere. Alla stregua di ciò che bisognerebbe fare in caso di domanda semplicemente acquisita. Solo attendere che l’INPS completi le procedure di controllo e di verifica della domanda.
Domanda di Assegno di Inclusione respinta, ecco cosa fare
Se invece la sospensione è scattata da anomalie della DSU, per dati non coincidenti con quelli dell’anagrafe dei conti correnti piuttosto che quella dell’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, allora deve essere il contribuente a correggere. Il contribuente ha 60 giorni di tempo da quando gli arriva la comunicazione di sospensione per intervenire. Correggendo la DSU delle anomalie riscontrate, presentando una nuova DSU o dimostrando, con tanto di documenti, che non c’è nessun errore e che ciò che non coincide tra dichiarazione e banca dati non dipende dal contribuente.
Per quanti invece trovano la domanda respinta, il contribuente deve sapere che evidentemente non ha i requisiti per prendere l’assegno di inclusione oppure ha commesso degli errori che hanno portato l’INPS a respingere l’Istanza. In questo caso sempre il contribuente deve provvedere a presentare ricorso se secondo lui ha effettivamente diritto a percepire la misura. Il ricorso deve essere fatto entro 30 giorni presentando tutto ciò che avvalora la tesi del diritto alla prestazione precedentemente negato dall’INPS.