Con l’ingresso dell’Assegno di Inclusione nel sistema assistenziale italiano molte cose sono cambiate rispetto al passato. Anche se qualcuno può dire che tutto sia come prima, per il semplice fatto che il sistema è passato dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione, poco è rimasto inalterato.
Certo, c’è chi prendeva il Reddito di Cittadinanza e adesso prende l’Assegno di Inclusione. Ma c’è chi invece prendeva la vecchia misura ma è stato escluso dalla nuova. Ma da cosa dipende?
Cosa è cambiato tra Assegno di Inclusione e Reddito di Cittadinanza
Nel passaggio dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione la cosa più evidente che è cambiata è la platea di riferimento. Le famiglie e i soggetti dentro il perimetro degli aiuti contro la povertà sono stati divisi di fatto in due categorie. Anche perché a dire il vero sono due le misure introdotte in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.
Da un lato l’Assegno di Inclusione e dall’altra il Supporto Formazione e Lavoro. Sono le misure chiamate comunemente ADI e SFL che sono destinate a diverse categorie di soggetti anche appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Perché le due misure possono essere percepite insieme nella stessa famiglia. E adesso, analizzando chi viene escluso dall’Assegno di Inclusione capiremo anche perché è possibile che in una stessa famiglia ci siano persone che rientrano nell’una o nell’altra misura.
Assegno di Inclusione da 500 euro al mese, ecco perché non lo prendi
L’ADI, acronimo di Assegno di Inclusione è una misura destinata a soggetti che hanno problematiche varie che di fatto li portano ad essere dentro una misura che come importi e durata del beneficio è simile al Reddito di Cittadinanza. L’Assegno di Inclusione in effetti è appannaggio di minorenni, persone sopra 60 anni di età, invalidi, presi in carico dai servizi sociali comunali o con carichi di cura.
Per contro il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) è destinato ai soggetti che non rientrano nella misura precedente. Quindi soggetti tra i 18 ed i 59 anni di età ed attivabili al lavoro. I requisiti per l’Assegno di Inclusione e per il Supporto Formazione e Lavoro in alcuni casi sono identici. per esempio i requisiti comuni alle due misure sono:
- cittadinanza italiana o di un altro Paese dell’Unione Europea;
- essere familiare di un cittadino italiano o di un altro Paese dell’Unione europea se titolare del diritto di soggiorno;
- extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere titolare dello status di protezione internazionale;
- residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Requisiti utili all’Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro
Due misure diverse abbiamo detto, e non solo per la platea. Infatti anche alcuni requisiti economici e reddituali sono diversi. Nello specifico per l’ADI i requisiti sono:
- ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
- reddito familiare inferiore a 6.000 euro da moltiplicare poi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza in base al numero e alla tipologia dei componenti il nucleo familiare;
- patrimonio immobiliare anche estero, al netto della casa di abitazione (se questa ha un valore non superiore a 150.000 euro), non superiore a 30.000 euro;
- patrimonio mobiliare (libretti di risparmio, carte di credito e debito, conti correnti, ecc.) non superiore a 6.000 euro per un single, ad 8.000 euro per coppie, a 10.000 euro per famiglie da tre persone in poi con l’aggiunta di 1.000 euro per ogni figlio in più oltre il secondo, 5.000 euro per ogni disabile medio e 7.500 euro per ogni componente disabile grave.
Per rientrare in una o nell’altra misura, i componenti del nucleo familiare non devono avere auto intestate per la prima volta negli ultimi 3 anni se di cilindrata oltre 1.600 cc o moto oltre i 250 cc.
Ecco le cause di rigetto più frequenti dell’Assegno di Inclusione e del Supporto Formazione e Lavoro
Perché molti soggetti non prendono l’Assegno di Inclusione? La domanda ha una risposta semplice. In primo luogo è una questione di requisiti. Chi non rientra nelle categorie prima citate perché è attivabile al lavoro, non può prendere l’ADI. Dovrebbe quindi vedere di rientrare nel Supporto Formazione e Lavoro. Ma se per esempio l’ISEE è inferiore a 9.360 euro e quindi dentro il parametro dell’ADI ma superiore a 6.000 euro, cioè oltre il parametro del SFL nemmeno questa seconda misura spetta.
Altri motivi che escludo dai sussidi
Esclusi anche coloro i quali non vengono riconosciuti più come soggetti presi in carico dai servizi sociali del Comune. Parliamo per esempio di invalidi tra il 46 ed il 66%, che non hanno quindi un grado di invalidità idoneo a prendere l’ADI. E che se vogliono prendere il sussidio devono passare dal servizio sociale che deve segnalare tramite la procedura e la piattaforma prevista la presa in carico all’INPS. Ma anche di soggetti affetti da dipendenze da droga, alcol, gioco, vittime di violenza e disagiati in genere.
Niente ADI e nemmeno Supporto Formazione e Lavoro per chi è sottoposto a misura cautelare, oppure per chi ha subito una sentenza definitiva di condanna negli ultimi 10 anni. Non possono rientrare nei due sussidi quanti hanno perso un lavoro negli ultimi 12 mesi per dimissioni volontarie (a meno che non ci sia la giusta causa).