Con il messaggio 592 del 17 febbraio 2025 l’Inps comunica importanti novità ai percettori di assegno di inclusione e anche a coloro che avevano presentato domanda vedendosela respingere. Le nuove modalità previste e illustrate nel messaggio sono state introdotte per garantire che il sussidio diventi più equo con la correzione degli errori che avevano fatto in modo che molti aventi diritto avessero visto le domande respinte.
Nel nucleo familiare, per avere diritto all’Adi, deve essere presente almeno un componente che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- soggetti minori di tre anni di età;
- tre o più figli minori di età;
- componenti con disabilità o non autosufficienza;
- soggetto in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Cos’è il carico di cure e come influisce?
Il carico di cura è l’assistenza che un membro a scelta del nucleo familiare deve prestare ai soggetti vulnerabili del nucleo (bambini, anziani e invalidi). Fra le modifiche introdotte dall’Inps c’è l’assegnazione automatica del coefficiente di scala di equivalenza 0,4 per i membri maggiorenni che si occupano della cura dei fragili, anche se questi non sono stati dichiarati nella domanda.
Nello specifico, il parametro 0,40, quando attribuito d’ufficio, in presenza dei requisiti richiesti, viene applicato al componente a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza nel nucleo familiare dell’ADI.
Revisione domande accolte e respinte
A partire da gennaio l’Inps procederà a integrare le domande già accolte e in corso di pagamento ricalcolando gli importi che realmente spettano tenendo conto anche del carico di cura e integrando l’importo non riconosciuto in precedenza.
Per le domanda respinte perché mancava il carico di cura, invece, si procederà al riesame di ufficio: nei casi in cui i requisiti siano rispettati queste verranno accolte.
Il modello di domanda dell’Adi, inoltre, è stato integrato nella sezione relativa alla condizione di svantaggio, al fine di agevolare la compilazione del modello da parte dei richiedenti l’accesso alla misura e la successiva verifica da parte delle Strutture competenti (Comuni, Strutture sanitarie e Ministero della Giustizia) è stato inserito l’elenco delle Strutture sanitarie di primo livello, associandovi quelle di secondo livello.
Nel servizio “Assegno di Inclusione è stata pubblicata l’intera articolazione delle Strutture sanitarie (compresi i Distretti, ASTT, DDP, SerD, DSS, Ambito territoriale ASL, USL, Centro di salute mentale ecc.) che possono avere rilasciato la certificazione/attestazione della condizione di svantaggio
Presenti, inoltre anche due campi a testo libero nel modello di domanda, in cui l’interessato può inserire la struttura che ha rilasciato l’attestazione descrivendola dettagliatamente.
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