Per chi è titolare di assegno ordinario di invalidità non c’è alcuna possibilità di anticipare la pensione. L’unica via è quella di attendere che l’assegno in questione si trasformi a 67 anni in pensione di vecchiaia.
Questo perché l’assegno di invalidità ordinaria, essendo calcolato sui contributi, è equiparato ad una pensione e proprio per questo per chi lo percepisce non è previsto anticipo pensionistico.
Le uniche due vie d’uscita restano quindi le pensioni di vecchiaia: a 67 anni per chi ha invalidità fino al 79%, o a 56 anni per le donne con almeno l’80% di invalidità e 61 anni per gli uomini con almeno l’80% di invalidità.
Ma una alternativa c’è per l’anticipo
Per chi avesse ancora un assegno ordinario di invalidità con scadenza a revisione triennale la possibilità di una pensione anticipata non è del tutto da escludere.
Se si sono raggiunti i requisiti dell’anticipo pensionistico, infatti, basterà non rinnovare, alla scadenza, l’assegno ordinario, e presentare domanda di pensione anticipata. Il divieto di pensionamento anticipato, infatti, vige fintanto che si è titolati di Aoi, ma dal momento che la misura scade e non ne viene rinnovata la domanda decade anche il divieto di accedere alla pensione anticipata.
Lo stesso meccanismo, invece, non può essere utilizzato da chi, dopo il terzo rinnovo si trova ad avere un assegno ordinario non più soggetto a scadenza ed in quel caso il pensionamento anticipato è da escludere a priori e sarà da attendere, per forza di cose il pensionamento di vecchiaia.