L’assegno ordinario di invalidità spetta anche ai dipendenti pubblici e può parzialmente essere cumulato con lo stipendio. La novità è stata introdotta dal Dl 25 del 2025. Il decreto introduce delle novità importantissime per i dipendenti pubblici tra le quali la possibilità di cumulare, parzialmente, l’assegno ordinario di invalidità con lo stipendio.
L’assegno ordinario di invalidità spetta agli iscritti all’Ago, ai lavoratori autonomi e a chi versa in Gestione Separata qualora sia registrata una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno un terzo (almeno 67% di invalidità). È necessario, inoltre, che il disabile abbia almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 anni nel quinquennio che precede la domanda.
Assegno ordinario di invalidità ai dipendenti pubblici
Fino ad ora i dipendenti pubblici erano esclusi dal diritto dell’assegno ordinario di invalidità, al suo posto potevano accedere alla pensione anticipata se l’invalidità non gli consentiva di continuare a lavorare.
Con le novità introdotte dal decreto, invece, i dipendenti pubblici, al pari dei privati, in presenza dei requisiti necessari possono chiedere l’assegno ordinario di invalidità continuando a lavorare e cumulando l’assegno con lo stipendio (in base alle proporzioni previste).
Attenzione, però, la nuova regola riguarda solo i lavoratori dipendenti assunti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 15 marzo 2025.
Quali dipendenti pubblici hanno diritto all’assegno ordinario?
In ogni caso il diritto all’assegno ordinario è limitato ai dipendenti pubblici iscritti a una delle gestioni previdenziali riportate di seguito:
- CTPS: Cassa per i Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato;
- CPDEL: Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali;
- CPS: Cassa per le Pensioni ai Sanitari;
- CPI: Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
- CPUG: Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli Aiutanti Ufficiali Giudiziari e ai Coadiutori;
- Fondi pensione di Ferrovie dello Stato e Poste Italiane.
Non hanno diritto alla prestazione i lavoratori del soccorso pubblico, i vigili del Fuoco e lavoratori del comparto sicurezza e difesa.
Il cumulo con l’eventuale stipendio, come accade a tutti gli altri percettori, è solo parziale e l’importo realmente spettante con l’AOI è ridotto in base al reddito da lavoro prodotto. La regola appare chiara: più si ha lo stipendio alto e meno spetterà con l’assegno ordinario, fermo restando che con la cessazione del lavoro spetterebbe in misura intera.
La domanda per averlo si presenta online sul sito dell’Inps è al compimento dei 67 anni, poi, l’assegno ordinario si trasforma in pensione di vecchiaia d’ufficio, senza bisogno di presentare alcuna domanda.