Assegno ordinario di invalidità Assegno ordinario di invalidità

Assegno ordinario di invalidità anche ai dipendenti pubblici con cumulo stipendio

D’ora in poi l’assegno ordinario di invalidità spetta anche ai dipendenti pubblici. Vediamo le novità introdotte dal Dl 25/2025.

L’assegno ordinario di invalidità spetta anche ai dipendenti pubblici e può parzialmente essere cumulato con lo stipendio. La novità è stata introdotta dal Dl 25 del 2025. Il decreto introduce delle novità importantissime per i dipendenti pubblici tra le quali la possibilità di cumulare, parzialmente, l’assegno ordinario di invalidità con lo stipendio.

L’assegno ordinario di invalidità spetta agli iscritti all’Ago, ai lavoratori autonomi e a chi versa in Gestione Separata qualora sia registrata una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno un terzo (almeno 67% di invalidità). È necessario, inoltre, che il disabile abbia almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 anni nel quinquennio che precede la domanda.

Assegno ordinario di invalidità ai dipendenti pubblici

Fino ad ora i dipendenti pubblici erano esclusi dal diritto dell’assegno ordinario di invalidità, al suo posto potevano accedere alla pensione anticipata se l’invalidità non gli consentiva di continuare a lavorare.

Con le novità introdotte dal decreto, invece, i dipendenti pubblici, al pari dei privati, in presenza dei requisiti necessari possono chiedere l’assegno ordinario di invalidità continuando a lavorare e cumulando l’assegno con lo stipendio (in base alle proporzioni previste).

Attenzione, però, la nuova regola riguarda solo i lavoratori dipendenti assunti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 15 marzo 2025.

Quali dipendenti pubblici hanno diritto all’assegno ordinario?

In ogni caso il diritto all’assegno ordinario è limitato ai dipendenti pubblici iscritti a una delle gestioni previdenziali riportate di seguito:

  • CTPS: Cassa per i Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato;
  • CPDEL: Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali;
  • CPS: Cassa per le Pensioni ai Sanitari;
  • CPI: Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
  • CPUG: Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli Aiutanti Ufficiali Giudiziari e ai Coadiutori;
  • Fondi pensione di Ferrovie dello Stato e Poste Italiane.

Non hanno diritto alla prestazione i lavoratori del soccorso pubblico, i vigili del Fuoco e lavoratori del comparto sicurezza e difesa.

Il cumulo con l’eventuale stipendio, come accade a tutti gli altri percettori, è solo parziale e l’importo realmente spettante con l’AOI è ridotto in base al reddito da lavoro prodotto. La regola appare chiara: più si ha lo stipendio alto e meno spetterà con l’assegno ordinario, fermo restando che con la cessazione del lavoro spetterebbe in misura intera.

La domanda per averlo si presenta online sul sito dell’Inps è al compimento dei 67 anni, poi, l’assegno ordinario si trasforma in pensione di vecchiaia d’ufficio, senza bisogno di presentare alcuna domanda.