L’assegno ordinario di invalidità non è compatibile con la Naspi. Di fatto, quindi, quando il lavoratore dipendente che perde involontariamente il lavoro ed è anche titolare di assegno ordinario di invalidità, non può percepire contestualmente l’AOI e l’indennità di disoccupazione.
Assegno ordinario di invalidità e Naspi
L’incumulabilità delle due misure sta al lavoratore scegliere quale tra i due trattamenti sia il più conveniente da ricevere. Il lavoratore, di fatto, può non richiedere la Naspi e continuare a fruire dell’AOI se quest’ultimo è maggiormente conveniente economicamente tenendo presente, però, che il periodo indennizzato con la Naspi è coperto da contribuzione e si rinuncia all’indennità si perde anche la contribuzione figurativa.
Se, invece, almeno inizialmente appare maggiormente conveniente la Naspi, essendo anche coperta da contributi figurativi, il lavoratore può sospendere temporaneamente la fruizione dell’assegno ordinario per fruire della Naspi. Ovviamente al termine della Naspi l’assegno ordinario di invalidità si ripristina ed il lavoratore continuerà a fruirne.
Ma il lavoratore può anche decidere di scegliere la Naspi fintanto che la misura è maggiormente conveniente e poi interrompere l’indennità di disoccupazione per ripristinare l’assegno ordinario di invalidità.
La novità è illustrata nella circolare 138 del 2011 nella quale l’INPS precisa che “i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione”.