L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale (calcolata sui contributi versati) che l’INPS eroga, dietro presentazione di apposita domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa è stata ridotta a causa di menomazione fisica o mentale, a meno di un terzo.
L’assegno spetta, solo in presenza dei seguenti requisiti:
- invalidità al lavoro superiore ai due terzi
- iscrizione all’AGO (anche in una gestione sostitutiva o presso la Gestione Separata)
- possesso di almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 anni accreditati nel quinquennio antecedente la domanda.
Assegno ordinario invalidità e pubblico impiego
L’assegno ordinario di invalidità non spetta agli iscritti alla gestione dei dipendenti pubblici e questo lascia intendere che i dipendenti pubblici ne sono automaticamente ed inderogabilmente esclusi perché per loro è prevista la pensione di inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro e alla pensione per inabilità permanente.
Ma una circolare INPS, la numero 10 del 2020, parla di assegno ordinario di invalidità per i dipendenti del pubblico impiego. E allora, viene da chiedersi, i dipendenti pubblici sono esclusi o meno dalla misura?
A chiarire l’arcano è la circolare stessa nella quale viene specificato che possono accedere all’assegno ordinario di invalidità i dipendenti pubblici che sono iscritti anche all’AGO e quindi non sono assoggettati esclusivamente all’ex Inpdap.
In questo specifico caso, infatti, il dipendente pubblico che è iscritto all’AGO, alla gestione separata o ad una altra gestione sostitutiva dell’Ago, ha diritto a richiedere l’assegno ordinario di invalidità ma non come dipendente stata, bensì come lavoratore del settore privato.