L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica riconosciuta a chi ha perso almeno 2/3 della capacità lavorativa e che sia in possesso di determinati requisiti contributivi. A differenza della pensione di invalidità civile, infatti, questo tipo di beneficio spetta a prescindere dai redditi dell’interessato.
Rispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci scrive:
Buongiorno vorrei sapere se l’assegno ordinario di invalidità che è diventata definitivo continuerò a percepirlo dato che non lavoro e non sono sposata e qual è il limite reddito per non perderlo nel caso un cui dovessi mettete in affitto la casa.grazie
Assegno ordinario di invalidità e redditi
L’assegno ordinario di invalidità non viene sospeso al lavoratore che decide di smettere di lavorare. L’importante è aver centrato i requisiti contributivi che hanno portato al riconoscimento della misura.
L’AOI, infatti, pur non richiedendo la cessazione dell’attività lavorativa, non obbliga neanche l’invalido a doverla continuare se non se la sente.
Inoltre, l’assegno in questione non è legato a requisiti reddituali e l’eventuale reddito derivante dalla locazione di un immobile non può far venir meno il diritto.
Solo in caso di redditi da lavoro superiori ai 26mila euro l’anno l’assegno potrebbe essere ridotto del 25 o del 50%, ma in ogni caso non viene mai sospeso finchè i requisiti sanitari sussistono.
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