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Assegno ordinario di invalidità, spetta con il 67% di invalidità senza smettere di lavorare

Assegno ordinario di invalidità, ovvero la prestazione che può essere richiesta continuando a lavorare.

L’assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto a coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

L’assegno ordinario di invalidità può essere richiesto sia dai lavoratori dipendenti che da quelli autonomi ma anche dagli iscritti ad alcuni fondi prevididenziali sostitutivi o integrativi dell’AGO.

La prestazione però, non spetta ai dipendenti pubblici iscritti pressola Gestione dello Stato (ex Inpdap).

Assegno ordinario di invalidità

Non basta, però, il riconoscimento dell’invalidità civile soltanto per avere diritto all’assegno ordinario di invalidità che, ricordiamo, essere una vera e propria prestazione previdenziale.

I requisiti richiesti per poter avere diritto all’assegno ordinario di invalidità sono:

  • riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (almeno 67% di invalidità riconosciuta)
  • possedere almeno 260 contributi settimanali (ovvero 5 anni) di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.

AOI decorrenza e importo

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è compatibile con l’attività lavorativa; non è, quindi, richiesto di smettere di lavorare per poterlo percepire.

La validità della domanda presentata è di 3 anni decorsi i quali è necessario presentare domanda di rinnovo. Al terzo rinnovo consecutivo l’assegno è confermato automaticamente, senza dover presentare domanda.

Al compimento dell’età di accesso l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. Da precisare che i beneficiario di AOI non possono accedere alla pensione anticipata.

Per quel che riguarda l’importo lo stesso è basata sui contributi effettivamente versati al momento della presentazione della domanda ed il sistema di calcolo applicato può essere misto o contributivo (in base all’inizio dell’attività lavorativa da parte del richiedente).