Aumento assegno unico a ottobre, ma chi riguarda? Fermo restando che anche il prossimo mese i pagamenti dell’assegno per i figli avverranno a partire dal 16 del mese e fino al 18, sarà proprio da ottobre che l’Inps applicherà l’aggiornamento delle condizioni per ottenere le maggiorazioni dell’assegno unico. La novità potrebbe portare per alcuni nuclei familiare l’importo base del beneficio da 57 fino a 114 euro. Ovviamente l’aumento non spetta a tutti i nuclei familiari, ma solo quelli che sono in possesso di determinati requisiti e presentano la richiesta per avere la maggiorazione.
A differenza di quello che si può pensare, infatti, la maggiorazione non è automatica ma deve essere richiesta nella domanda già presentata (che va aggiornata): per chi la aggiorna entro la fine di settembre gli aumenti saranno presenti già dal mese di ottobre.
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Aumento di ottobre assegno unico
L’Inps ha comunicato l’aggiornamento delle condizioni per riconoscere le maggiorazioni sull’assegno unico. Accanto all’importo che è base per chi ha Isee troppo alto o non presenta Isee (importo di 57 euro mensile per ogni figlio minorenne) sono riconosciute delle maggiorazioni alle famiglie che rispettano determinati requisiti come ad esempio il numero dei figli o le condizioni lavorative dei genitori.
L’importo spettante a ogni famiglia è maggiorato del:
- 50% per ogni figlio con età inferiore ai 12 mesi;
- per le famiglie con almeno 3 figli a carico del 50% per ogni figlio con età compresa tra 1 e 3 anni (serve Isee fino a 40.000 euro);
- del 50% laddove ci siano almeno 4 figli a carico indipendentemente dall’Isee;
- la maggiorazione è variabile in base alla gravità della disabilità in caso di figli disabili e nello specifico per fare in modo di fornire un supporto differenziato laddove la disabilità è più grave;
- per le mamme che hanno meno di 21 anni l’importo dell’assegno unico è incrementato di 20 euro per ogni figlio;
- la vera novità è la maggiorazione per i nuclei vedovili visto che viene prevista una maggiorazione riconosciuta, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di cinque anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.
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