Lo stipendio di un lavoratore nel tempo deve aumentare. E questo vale anche per lo stipendio badanti. Ma non parliamo solo degli scatti dovuti al tasso di inflazione e all’aumento del costo della vita. C’è un aspetto da considerare della normativa vigente in materia di lavoro. Infatti è previsto dal Contratto Collettivo e produce un incremento di stipendio del 4% ogni volta che si verifica e parliamo dello scatto di anzianità. Uno strumento presente in tutti i settori di lavoro compreso quello domestico. Gli aumenti sono biennali e spettano in misura pari al 4%. Lo prevede il CCNL di categoria. Dal momento che sono scatti percentuali, essi sono commisurati all’importo del minimo stipendiale della lavoratrice e del lavoratore, in base al livello di inquadramento con cui si viene assunti.
Scatti di anzianità badanti e colf, come funzionano
Abbiamo detto che ogni due anni alla badante o alla colf spettano gli scatti di anzianità. La loro misura è pari al 4% del minimo salariale previsto dal contratto sottoscritto con la famiglia per cui si lavora e basato sui minimi imposti dal CCNL di categoria. Naturalmente per essere spettanti gli scatti, bisogna prestare servizio con lo stesso datore di lavoro. In altri termini, ogni due anni di servizio continuativo presso la stessa famiglia, la badante dovrebbe prendere il 4% in più di stipendio. Un aumento ulteriore rispetto a quello che comunemente ogni anno viene erogato dopo l’aggiornamento delle tabelle stipendiali che associazioni dei datori di lavoro e sindacati ogni gennaio stabiliscono con accordo in sede ministeriale.
In una carriera costante con la stessa famiglia, massimo 7 scatti
Ogni due anni presso lo stesso datore di lavoro vale il 4% in più di stipendio. Gli scatti previsti possono essere massimo 7, cioè per i primi 14 anni di servizio con lo stesso datore di lavoro. Dopo il settimo scatto non viene più incrementato lo stipendio. Tutto previsto dall’articolo n° 37 del CCNL lavoro domestico. Nello specifico questo articolo stabilisce infatti che “A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale”. Per questo il lavoratore ha diritto al primo scatto di anzianità dopo 2 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Dopo il primo scatto i successivi cadono ogni biennio. L’aumento riguarda la retribuzione minima contrattuale indicata all’’articolo n°34 del CCNL.