Quando muore l’anziano a cui la badante presta assistenza, viene meno quello che a tutti gli effetti può essere considerato l’oggetto del rapporto di lavoro. Senza l’anziano a cui prestare assistenza, l’attività della badante non ha più senso di esistere per quel determinato rapporto di lavoro.
Al decesso dell’anziano l’interruzione del rapporto di lavoro ne è la conseguenza naturale. La famiglia del defunto deve espletare tutti gli adempimenti del caso, mentre alla badante vanno erogati tutti i corrispettivi relativi ai suoi diritti nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.
Lavoro domestico e preavviso in caso di morte dell’assistito
Una volta che cessa un rapporto di lavoro, a prescindere dal motivo, la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto a ricevere il TFR, le eventuali ferie non godute, l’ultimo stipendio maturato e così via.
Alla morte dell’’assistito sono i familiari del deceduto a dover provvedere a chiudere il rapporto di lavoro della badante, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista delle retribuzioni. E tra i vari diritti della badante anche quello del mancato preavviso. La legge infatti prevede che sia per il licenziamento che per le dimissioni, naturalmente a parti invertite, il soggetto che intraprende l’iniziativa di licenziare o dimettersi, deve dare un determinato periodo di preavviso, cioè giorni che consentano alla parte che subisce l’iniziativa, di trovare un nuovo lavoratore o un a nuova collocazione lavorativa o anche abitativa nel caso di badanti conviventi.
Ma come si fa a dare il preavviso di licenziamento per un evento a sorpresa come può essere quello del decesso dell’anziano? La risposta alla domanda è che questo è materialmente impossibile. Ma la legge prevede una indennità da erogare al lavoratore che si chiama indennità di mancato preavviso.
Al posto dei giorni di preavviso il lavoratore ha diritto a ricevere delle somme di denaro proporzionate ai giorni di preavviso spettanti che cambiano in base all’anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro.
Come si calcola il preavviso e la sua indennità
È il CCNL di categoria a segnare le regole da seguire per il caso di licenziamento a causa di morte dell’assistito, come per ogni altra fattispecie di situazione. Ed anche il preavviso è regolato proprio dal CCNL. Nello specifico, “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati per la generalità delle ipotesi di licenziamento”, questo ciò che dice il documento di lavoro collettivo.
In pratica, vanno rispettati i termini di preavviso ed a farlo devono essere i familiari del defunto che sono pure obbligati a pagare al lavoratore tutti crediti di lavoro eventualmente maturati. Tra l’altro in capo ai familiari grava pure l’onere di provvedere a comunicare la cessazione del rapporto all’Inps. Il datore di lavoro domestico 9 volte su 10 è sempre l’anziano a cui i servizi della badante servono direttamente. Infatti la normativa prevede che sia un singolo il datore di lavoro e mai la famiglia. Al più può essere un figlio o il coniuge dell’anziano a fungere da datore di lavoro, ma mai una famiglia intera.
Questo passaggio è molto importante per stabilire chi deve pagare la badante per i suoi crediti di lavoro dopo la morte dell’assistito. I familiari tenuti agli adempimenti ed al pagamento degli eventuali crediti sono in primo luogo i familiari che risiedono con il defunto come si evince dalla stato di famiglia, quindi il coniuge, il partner dell’unione civile, il convivente di fatto, i figli. Se invece l’anziano non ha familiari conviventi, risponderanno gli eredi, sempre che questi accettino l’eredità, perché rifiutando non saranno tenuti a sanare i debiti del parente defunto e nemmeno a pagare la badante che nel caso specifico perderebbe tutto ciò a cui ha diritto.
Tornando al preavviso, in caso di morte del datore di lavoro domestico alla badante occorre liquidare l’indennità per i giorni di preavviso che gli spettavano e che, per contratti di lavoro di durata inferiore a 25 ore a settimana, sono pari a:
- 8 giorni fino a 2 anni di anzianità,
- 15 giorni oltre 2 anni di anzianità.
Se la durata dell’attività della badante è superiore a 25 ore a settimana il giusto preavviso è pari a:
- 15 giorni fino a 5 anni di anzianità di servizio;
- 30 giorni oltre 5 anni di servizio.
Alla badante licenziata immediatamente alla morte dell’anziano, spetterebbero quindi le retribuzioni per il mancato preavviso che sono pari a quelle che avrebbe dovuto percepire continuando a lavorare. Per esempio, la badante con anzianità superiore a 5 anni con lo stesso datore di lavoro e con contratto di lavoro basato su un servizio oltre le 25 ore a settimana, ha diritto ad una mensilità di stipendio in più come mancato preavviso.