Esiste una causa di forza maggiore che determina l’interruzione di un rapporto di lavoro domestico. Parliamo del decesso dell’anziano, che oltre ad essere spesso, il datore di lavoro della badante, rappresenta pure l’oggetto del rapporto stesso. Ma essendo particolare il rapporto di lavoro non sono poche le conseguenze che un evento simile può avere sulla lavoratrice.
Questione convivenza
Il rapporto di lavoro domestico della badante è spesso instaurato sulla convivenza con l’assistito. In pratica, lavoratore e assistito vivono insieme, soprattutto se quest’ultimo non è propriamente autosufficiente. E la badante in nove casi si dieci trasferisce a casa dell’assistito la residenza. Naturalmente a causa del decesso dell’anziano, la badante deve “sloggiare”, essendo venuto meno l’oggetto della sua permanenza nell’abitazione che nel tempo è diventata luogo di lavoro e casa di abitazione.
Alla morte dell’assistito dunque, la badante resta pure senza un tetto sulla testa. Se c’è comprensione trame parti, alla badante viene concesso del tempo per trovare nuova casa dove andare a vivere. In genere nel contratto di lavoro si inserisce il termine di preavviso che riguarda anche caso di morte dell’assistito. Per preavviso di intende il periodo di tempo da dare alla controparte in caso di dimissioni da parte del lavoratore o di licenziamento da parte del datore di lavoro.
Se non c’è nulla di scritto nel contratto, allora si guarda alla regola generale del CCNL. Se il rapporto di lavoro dura da meno di 5 anni il preavviso, anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro per decesso dell’assistito è di 8 o 15 giorni rispettivamente per badanti assunte a meno o più di 25 ore a settimana. Per rapporti di lavoro superiori a 5 anni come anzianità, il termine passa a 15 e 30 giorni. Questo è pertanto il tempo che deve essere concesso alla badante per trovare nuova sistemazione.
Extracomunitari e permessi di soggiorno
Peggio ancora è la situazione per quanto riguarda una badante extracomunitaria. In questi casi, alla perdita del lavoro e alla perdita del tetto sulla testa, si aggiunge la perdita del diritto a restare in Italia che dipendeva dal contratto di lavoro. Quando muore l’assistito si parla di interruzione del rapporto di lavoro per causa di forza maggiore. Se il lavoratore ha ottenuto un permesso di soggiorno proprio in ragione del rapporto di lavoro, evidente che la cessazione del rapporto di lavoro può coincidere con la perdita del permesso perché viene meno la motivazione della permanenza in Italia del lavoratore.
In questo caso, come spiega il Ministero del lavoro tramite circolare, il lavoratore viene convocato presso lo Sportello Unico per il lavoro. In quella sede potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno particolare, chiamato “ permesso per attesa occupazione”.
In altri termini, per poter rimanere in Italia occorre presentare una istanza con cui si richiede il permesso di soggiorno per attesa occupazione.