Per le badanti e le colf alcuni diritti previsti dalla normativa sul lavoro non possono essere ottenuti per il tramite dei datori di lavoro. Questo non vuol dire che i diritti delle badanti o delle colf sono negati, ma semplicemente che occorre fare tutto da soli, provvedendo a richiedere tutto agli enti che materialmente li erogano.
Infatti, non fungendo da sostituto di imposta, il datore di lavoro domestico, in genere, la famiglia presso cui si lavora o l’anziano a cui si presta assistenza, non effettua i conguagli fiscali e non eroga niente in busta paga.
Assegni familiari, bonus Renzi da 900 euro e nuovo taglio del cuneo fiscale da 1.000 euro devono essere richiesti dal lavoratore. Oggi approfondiamo l’argomento degli assegni familiari per badante e colf.
Assegni familiari vanno richiesti all’Inps per badante o colf
Avere familiari a carico, che sia il coniuge piuttosto che il figlio o qualsiasi altro familiare ammesso a questo istituto, anche per l’assistente familiare da diritto alla corresponsione degli assegni e delle detrazioni fiscali.
Infatti questi assegni familiari sono una prestazione economica pagata dall’Inps a lavoratori appartenenti a determinate categorie (ma anche ai pensionati) tra i quali ci sono pure i collaboratori domestici, che siano badanti o colf.
Ma se per la stragrande maggioranza dei lavoratori, gli assegni familiari vengono erogati dal datore di lavoro che li anticipa in busta paga per conto dell’Inps, e se per disoccupati con Naspi o pensionati, li eroga direttamente l’Inps con il rateo di Naspi o pensione, per i domestici occorre fare domanda. Ed è sempre all’Inps che occorre presentare istanza.
Come fare per recuperare gli assegni familiari per la badante?
La pratica da avviare è quella degli assegni familiari senza sostituto di imposta. Occorre però rispettare determinati requisiti. Per avere diritto agli assegni familiari bisogna essere in possesso di un regolare contratto di lavoro. Poi, occorre che il proprio nucleo familiare sia composto oltre che dal lavoratore e richiedente gli assegni, anche dai familiari a carico sui quali si richiedono gli stessi assegni.
L’assegno spetta ai lavoratori domestici italiani, comunitari ed extracomunitari e può riguardare:
- Coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato;
- Figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili;
- Figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi;
- Nipoti minori in linea retta viventi a carico dell’ascendente;
- Fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.
La domanda va presentata alla Sede Inps territorialmente competente, in base al Comune di residenza del lavoratore utilizzando il modello predisposto dall’Inps stesso cioè il modello ANF/PREST -SR 32. L’assegno può essere percepito anche in misura retroattiva, cioè da quanto è insorto il diritto e magari, no si è mai provveduto a richiedere la corresponsione.
Possibile cioè ottenere arretrati fino a 5 anni indietro rispetto alla data di presentazione della domanda.
L’importo spettante viene dedotto dalle tabelle che ogni anno l’Inps pubblica sul portale e che hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. Gli assegni vengono pagati direttamente dall’Inps al lavoratore in due rate semestrali e direttamente sul conto corrente, sul libretto di risparmio o con bonifico domiciliato presso Poste Italiane a seconda della scelta del lavoratore. Sia la misura degli assegni che il diritto sono basati sul reddito del lavoratore e sull’eventuale reddito dei soggetti a carico sui quali si richiedono gli assegni.