La legge prevede anche nel settore domestico la corresponsione degli assegni familiari come per la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti. E gli assegni sono previsti pure per i figli lasciati in Patria. Lo prevede la legge e lo ha confermato pure la giurisprudenza, con numerose sentenze dei giudici. Anche badanti, colf e baby sitter quindi, hanno diritto al trattamento di famiglia.
Ma come si fa a ottenere gli assegni familiari anche per i figli lasciati all’estero? Una domanda questa comune a tante donne, soprattutto dell’Est Europa, sbarcate in Italia per lavorare e con gli affetti lasciati nei Paesi di Origine.
Assegni familiari anche per i figli all’estero
C’è parità di trattamento tra immigrati e cittadini italiani in materia di assegni familiari. Per i comunitari ma anche per gli extracomunitari con in tasca una carta di soggiorno, il diritto agli assegni familiari è sacrosanto. Ed è un diritto che non fa distinzione tra figli residenti in Italia o figli residenti nel Paese di origine del lavoratore. Questione di discriminazione, perché se non fosse così i figli lontani sarebbero appunto, trattati in maniera iniqua. L’unico cavillo che può non dare diritto agli assegni riguarda una vecchia legge, la 153 del 1988. Si tratta di una legge che sancisce la non assegnazione dei trattamenti di famiglia quando “il coniuge e i figli non hanno la residenza nel territorio della Repubblica Italiana”.Ma si tratta di una eccezione rara. Infatti questa scatta solo quando il Paese di origine del lavoratore ha siglato accordo di reciprocità con l’Italia, in materia di trattamenti di famiglia. Succede in pratica anche per l’italiano espatriato in quel determinato Paese.
La direttiva europea e gli assegni familiari
Ciò che rende possibile la fruizione degli assegni anche per i familiari è la direttiva europea n° 109 emanata nel 2003.Alla luce di questa normativa, italiani e stranieri titolari di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo hanno parità di diritti di fronte a prestazioni sociali, assistenza sociale e protezione sociale.
I Paesi dalla cui provenienza scatta il diritto agli assegni pure se il familiare è residente all’estero sono:
- Stati dell’Unione Europea;
- Capo Verde;
- Stati della ex Jugoslavia;
- Liechtenstein;
- Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino;
- Svizzera;
- Tunisia;
- Vaticano.
Alla domanda di assegni da presentare all’Inps vanno allegati i modelli E401 ed E411 ma solo per lavoratori originari di Polonia e Romania questo è necessario dal momento che nella stragrande maggioranza degli altri casi, gli assegni vengono erogati dai loro Paesi di origine e con un trattamento migliore rispetto a quanto percepirebbero in Italia. In molti Paesi inoltre gli adempimenti risultano essere alquanto pesanti.
Per esempio, dai Paesi della Ex Jugoslavia (Serbia, Bosnia, Montenegro, Slovenia ecc.) occorre allegare alla domanda anche una dichiarazione del Centro per l’Impiego del Paese di origine in cui si attesta che l’eventuale coniuge sia disoccupato e una dichiarazione dell’Ufficio Anagrafe del Paese di origine che attesti l’effettiva residenza dei familiari in quel luogo. Documenti naturalmente che vanno tradotti e che vanno passati tramite il consolato di quello Stato, di stanza in Italia.
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