Bonus 2.400 euro: come chiedere il riesame della domanda respinta Bonus 2.400 euro: come chiedere il riesame della domanda respinta

Bonus 1000 euro al via le domande per partite Iva e autonomi

Al via le domande del bonus 1000 euro di maggio, ma solo per alcuni lavoratori. Vediamo chi deve presentare domanda e chi no.

Al via il bonus da 1000 euro per il mese di maggio destinato ad autonomi, partite Iva, subordinati e parasubordinati. Proprio da oggi, 19 giugno, è possibile presentare online la richiesta del bonus il cui valore, ricordiamo, varia da 600 a 1000 euro.

Bonus 1000 euro maggio domanda

Per alcune categorie di lavoratori, come specifica l’INPS, non sarà necessario presentare nuova domanda poiché avranno l’accredito automaticamente senza presentare nuova istanza.

Saranno costretti alla presentazione della domanda soltanto i liberi professionisti, poiché per loro a maggio i requisiti di accesso al bonus 1000 euro cambiano.

Chi non deve rifare domanda?

Chi ha già richiesto il bonus 600 euro a marzo 2020, con l’esclusione dei liberi professionisti, si vedrà riconoscere in via automatica l’erogazione del bonus anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Nuova domanda, quindi, non deve essere presentata da:

  • lavoratori dello spettacolo
  • lavoratori settore turismo
  • lavoratori con rapporto di lavoro cococo
  • lavoratori stagionali.

Per i lavoratori dello spettacolo, invece, si ricorda che i requisiti sono stati modificati già per il mese di aprile e saranno, quindi costretti alla presentazione della nuova istanza.

Chi deve presentare domanda per il bonus 1000 euro di maggio?

L’obbligo della presentazione della nuova domanda, invece, è imposto a :

  • liberi professionisti titolari di partita Iva
  • i liberi professionisti partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA

I lavoratori sopra elencati, infatti, per il bonus di maggio dovranno essere in possesso di requisiti diversi rispetto ai mesi precedenti, dovendo dimostrare una riduzione del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 di almeno il 33%.

Il requisito in questione dovrà essere autocertificato in sede di domanda.