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Cartelle esattoriali con Pec piena, inattiva o non valida: si possono contestare?

Chiariamo alcuni aspetti della notifica via Pec della cartella esattoriale dopo una sentenza della Corte di Cassazione.

Cosa accade se l’Agenzia delle Entrate notifica una cartella esattoriale via Pec e la casella di posta è piena, inattiva o non valida? Il contribuente può contestare il documento? Va ricordato che l’Agenzia delle Entrate ha ampio margine di notifica e quella che avviene in maniera telematica è perfettamente valida.

Cosa accade, però se la notifica della cartella esattoriale non è ricevuta dal contribuente perché ha la casella Pec piena senza che se ne sia accorto? L’Agenzia delle Entrate è tenuta ad altri adempimenti?

Notifica cartella esattoriale via Pec

La notifica della cartella esattoriale via Pec è valida. Nel caso però, che al primo invio la missiva non venga recapitata perché la casella di posta è piena, in base a quando stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 3703 del 13 febbraio 2025,  l’invio deve avvenire due volte affinchè la notifica sia considerata valida.

Se il destinatario ha la casella Pec piena e non può ricevere la notifica, l’Agenzia delle Entrate dovrà procedere con un altro invio decorsi almeno sette giorni dal primo.

Se l’Agenzia delle Entrate non procede a un secondo invio, in questo caso, la cartella esattoriale può essere impugnata.

L’attenzione che anche la Suprema corte sta dedicando ai formati digitali delle notifiche, fa capire, in ogni caso, che ormai la notifica cartacea appartiene al passato e tranne rari casi si procede con quella elettronica via Pec.

Casella Pec inattiva, cosa succede?

In caso, invece, la casella di Pec risulti non valida o inattiva, il secondo tentativo di invio non è necessario. Con questa ordinanza si fa chiarezza su un argomento che ha suscitato, negli ultimi anni, molta indignazione e ha portato a impugnazioni infondate delle cartelle esattoriali a causa d notifiche che non sono arrivate al mittente a causa di caselle Pec non operative.

Già con l’ordinanza 30922 del 3 dicembre 2024 la Cassazione ha stabilito che una cartella esattoriale è valida anche se notificata via Pec in formato Pdf anziché in formato P7m (il formato Pdf che prevede anche la firma digitale). Anche i formato Pdf, infatti assicura l’autenticità del documento e permette di verificare la provenienza.

Nella sentenza di dicembre la Cassazione pone il punto su alcune questioni che possono destare dubbi:

  • il formato Pdf è valido;
  • non è obbligatorio che la cartella esattoriale sia firmata digitalmente;
  • il formato PDF è equivalente al formato P7M;

Ricevere per Pec una cartella esattoriale in formato Pdf, quindi, non consente al contribuente di impugnare il documento.

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