Se si vive in una casa in affitto il proprietario dell’immobile può entrare in casa senza consenso e, magari, utilizzando le proprie chiavi?
Secondo la normativa italiana, quando un immobile è concesso in locazione tramite un contratto registrato, l’inquilino ottiene il diritto esclusivo di utilizzare l’abitazione per le finalità stabilite nel contratto. Questo diritto include la protezione della privacy dell’inquilino e l’uso ininterrotto dell’immobile, impedendo l’accesso del proprietario senza il suo consenso, salvo che non vi siano specifiche disposizioni contrattuali o legali che lo giustifichino.
Il proprietario può entrare nella casa data in affitto?
Non esiste una norma specifica che regoli esplicitamente il diritto del proprietario di visitare l’immobile locato. Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che, sulla base degli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, le parti devono adempiere agli obblighi contrattuali con buona fede e correttezza.
Di conseguenza, il proprietario può visitare l’immobile solo per ragioni giustificate e previa intesa con l’inquilino, che deve essere informato in anticipo riguardo gli orari e i giorni stabiliti per la visita. Inoltre, la possibilità di accesso non può essere arbitraria, anche se il proprietario possiede una copia delle chiavi dell’immobile.
L’uso delle chiavi senza il consenso dell’inquilino costituirebbe una violazione del domicilio, come previsto dall’articolo 614 del Codice Penale.
In caso di inquilino moroso il proprietario può entrare in casa?
La giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarisce che la violazione di domicilio è configurabile solo quando l’inquilino ha effettivamente preso possesso fisico dell’immobile. La semplice firma del contratto di locazione non è sufficiente per attribuire all’inquilino il diritto di esclusiva sul bene.
Inoltre, l’accesso del proprietario non è legittimo nemmeno in caso di morosità dell’inquilino. In tali circostanze, per riprendere il possesso dell’immobile, il proprietario deve avviare una procedura formale di sfratto. Tentare di accedere all’immobile cambiando la serratura sarebbe considerato un atto illecito, qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, secondo l’articolo 393 del Codice Penale.
Nel caso in cui l’inquilino lasci l’immobile senza più occuparlo, il proprietario non può comunque procedere autonomamente al recupero del bene. L’unica modalità corretta per acquisire nuovamente il possesso è attraverso un’azione legale di sfratto, che prevede l’intervento di un ufficiale giudiziario e l’uso di un fabbro per aprire la porta.