I lavoratori gravosi sono quelli che svolgono delle mansioni che esigono uno sforzo o un impegno notevole. A differenza dei lavoratori usuranti, che svolgono lavoro pesante e faticosi che comporta un’usura fisica, i lavoratori gravosi sono coloro che svolgono si un lavoro pesante ma tale pesantezza non comporta un’usura psico fisica.
Proprio a causa dello sforzo, sia fisico che mentale richiesto per lo svolgimento delle mansioni ricomprese nei lavori gravosi, a questi lavoratori è concesso di accedere prima alla pensione grazie all’Ape sociale o alla quota 41.
Inoltre per chi svolge mansione gravosa è previsto il blocco dell’aumento dell’età pensionabile per adeguamento all’aspettativa di vita Istat e la pensione di vecchiaia, quindi, è accessibile ancora a 66 anni e 7 mesi di contributi.
Lista lavori gravosi
Per essere considerati lavoratori addetti alle mansioni gravose è necessario aver svolto per almeno 6 anni nei 7 anni che precedono la domanda di pensione o per almeno 7 anni nei 10 anni che precedono la domanda di pensione una delle seguenti mansioni:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.