Ecco cosa cambia per il Codice della Strada in seguito alle modifiche del decreto Infrastrutture che si appresta ad entrare in vigore dopo la conversione in legge.
Monopattini elettrici
Per i monopattini così tanto discussi, niente inasprimento delle regole e niente tolleranza zero come inizialmente previsto. Infatti questi nuovi mezzi di locomozione vengono equiparati alle biciclette. In pratica si può circolare con i monopattini ovunque sia ammessa la circolazione delle normali biciclette.
Ciò che cambia è l’obbligo dal 1° luglio 2022, per le case costruttrici, di prevedere gli indicatori di direzione su questi monopattini se di nuova costruzione. Per quelli vecchi occorre l’adeguamento, anche per chi lo ha già comperato da tempo. Ma per l’adeguamento c’è tempo fino al 1° gennaio 2024.
La velocità massima nelle aree pedonali deve essere calmierata a 6 Km/h, mentre la velocità massima scende da 25 a 209 Km/h nelle altre strade. Nessuna targa obbligatoria, nessun patentino necessario e nemmeno l’obbligo di assicurare il monopattino con la polizza RC.
Patente di guida e neopatentati, le novità
In materia di patente di guida, cambia la potenza dei veicoli che possono guidare i neopatentati. Per chi è al primo anno di patente infatti il limite fissato è a 55 kW/t che può salire a 70 kW/t solo se di fianco c’è un guidatore esperto.
Al riguardo occorre sottolineare che per guidatore esperto si fa riferimento a soggetti con 10 anni di patente e con età non superiore a 65 anni. Sempre in materia di neopatentati, il foglio rosa aumenta da 6 a 12 mesi la sua validità. Inoltre l’esame di teoria può essere ripetuto per 3 volte e non più solo due.
Guidare senza patente resta illegale, ma sparisce l’obbligo di portare alle Forze dell’Ordine, materialmente il documento di guida nel caso in cui durante un controllo lo stesso non fosse disponibile. Si può fare tutto telematicamente e le Forze dell’Ordine hanno accesso alle banche dati che permettono lodo di controllare se l’assenza della patente è stata una dimenticanza o meno. Lo stesso vale per libretti di circolazione e polizze assicurative.
Targa prova e disabili, cosa cambia adesso
La targa prova può essere utilizzata tanto su veicoli non ancora immatricolati che per veicoli già precedentemente immatricolati. Tutto confermato quindi per la novità entrata in vigore già a settembre scorso. Ciò che viene sottolineato è che in caso di sinistro, se c’è la targa prova è l’assicurazione della targa a dover provvedere al risarcimento e non quella del veicolo se già immatricolato.
Viene esteso a livello nazionale ciò che molti Comuni già facevano, cioè il concedere gratuitamente la sosta nelle aree blu a pagamento, a soggetti muniti di contrassegno per disabili. Novità a partire dal 1° gennaio prossimo .
Negli spazi destinati alla ricarica di veicoli elettrici non è ammesso sostare. Inoltre anche i veicoli che si ricaricano, non possono sostare più di un’ora dal termine della ricarica stessa.
Per donne in gravidanza e genitori con figli fino a due anni ecco che nascono i cosiddetti parcheggi rosa. Occorrerà munirsi di un particolare permesso o contrassegno.