La rottamazione quater è una misura introdotta dalla Legge n° 197/2022. Una misura che permette di pagare i debiti derivanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso spese, senza sanzioni, interessi e aggio. Si chiama quater perché è arrivata alla quarta edizione, ma mai come questa volta, il provvedimento è arrivato vicino all’attualità. Infatti i precedenti provvedimenti hanno concesso la definizione agevolata fino ai debiti affidati all’Agente della riscossione nel 2017, lasciando molte posizioni pendenti per i contribuenti. Fatto sta che la misura sta riscuotendo successo. Il numero delle adesioni è elevato, sicuramente perché è elevato il numero dei contribuenti indebitati col fisco. Ecco una sintetica guida alla definizione agevolata delle cartelle, altrimenti detta rottamazione quater.
La rottamazione quater riguarda tutti i carichi affidati al concessionario delle riscossione fino a giugno 2020. E parliamo di carichi compresi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- oggetto di contenzioso tributario o amministrativo;
- oggetto di pignoramento presso terzi o espropriazione immobiliare.
Cosa succede a multe Codice della Strada e sanzioni diverse da quelle tributarie o previdenziali
La rottamazione non riguarda le operazioni nel campo IVA per le esportazioni o la restituzione di aiuti di Stato presi e non spettanti. Dentro la rottamazione delle cartelle anche le multe per le infrazioni in materia di circolazione stradale. Per quanto riguarda i debiti relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada e alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie o previdenziali, la rottamazione quater prevede che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, comprese le maggiorazioni, gli interessi di mora e di rateizzazione, nonché l’aggio. Ma le sanzioni restano da versare.
Guida alla domanda di definizione agevolata cartelle esattoriali
Per aderire alla rottamazione quater bisogna presentare una domanda telematica entro il 30 giugno 2023 come èp stato deciso ultimamente dal DL n.°51/2023. La domanda va presentata utilizzando i servizi disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. La domanda può essere presentata riservata con le credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi;
- in area pubblica con l’allegazione della documentazione di riconoscimento;
- tramite intermediario fiscale abilitato.
La domanda deve indicare i carichi che si intendono definire e il piano dei pagamenti scelto tra le seguenti opzioni:
- pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023;
- pagamento in due rate semestrali di pari importo, la prima entro il 31 luglio 2023 e la seconda entro il 31 gennaio 2024;
- pagamento in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima entro il 31 luglio 2023 e le successive entro il 31 ottobre 2023, il 31 gennaio 2024 e il 30 aprile 2024.
Guida al pagamento delle rate
Dopo aver presentato la domanda, si riceve una ricevuta con il riepilogo dei dati inseriti e il prospetto informativo con l’indicazione dei carichi definiti e degli importi dovuti.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato tramite:
- modello F24 con codice tributo “0200” per i debiti tributari e contributivi;
- modello F24 con codice tributo “0201” per i debiti derivanti da sanzioni amministrative;
- bollettino postale con causale “Definizione agevolata – Rottamazione-quater”.
L’adesione alla rottamazione quater comporta la rinuncia a ogni azione o impugnazione amministrativa o giudiziaria relativa ai carichi definiti e l’estinzione dei relativi procedimenti.
La rottamazione quater si intende revocata in caso di:
- mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini previsti;
- dichiarazioni false o reticenti nella domanda;
- riapertura del contenzioso tributario o amministrativo sui carichi definiti.
In caso di revoca della rottamazione quater si perdono tutti i benefici previsti dalla misura e si ripristinano le originarie somme dovute a titolo di sanzioni, interessi e aggio.