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Congedo straordinario di 2 anni per assistere familiare con legge 104

Il congedo straordinario retribuito permette di assistere un familiare con handicap grave in base alla legge 104 per un massimo di 24 mesi. Ecco a chi spetta.

Per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello provati, che assistono un familiare con grave disabilità in base alla legge 104, oltre alla possibilità di fruire poter fruire dei tre giorni di permesso mensile vi è la possibilità di richiedere il congedo straordinario di due anni. Scopriamo cos’è tale congedo, chi ne può fare richiesta e quale indennità prevede.

Congedo straordinario retribuito

Il congedo straordinario è regolato dalla legge 151/2001, inizialmente previsto soltanto per i genitori che si prendevano cura dei figli con grave handicap, è stato poi esteso anche ad altri familiari.

Il Congedo ha una durata massima di 2 anni per l’intera vita lavorativa del dipendente e di un massimo di 2 anni per ogni disabile con gravità: questo significa che per lo stesso disabile non possono essere richiesti più di 24 mesi di congedo da familiari diversi (per il figlio disabile il congedo non può essere richiesto per 24 mesi da entrambi i genitori, al limite, se vogliono beneficiarne entrambi devono suddividere i 24 mesi spettanti potendo, eventualmente utilizzare il periodo residuo personale per assistere altro familiare con handicap grave).

Congedo straordinario e ordine di priorità familiare

Il congedo può essere fruito, come abbiamo specificato, seguendo un preciso e vincolante ordine di priorità familiare, che scala e degrada al familiare successivo solo nel caso di decesso, mancanza o patologia invalidante dell’avente diritto. Il congedo individua la priorità dei seguenti familiari del disabile:

  1. il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Congedo e indennità

L’indennità riconosciuta per i periodi di congedo (può essere fruito in maniera continuativa per 24 mesi o frazionato a giorni interi per una durata massima di 730 giorni) è pari all’ultima retribuzione precedente al congedo calcolata solo sugli elementi base della busta paga (Esclusi straordinario, eventuali premi e bonus ecc…).

Si ricorda inoltre che nel periodo di fruizione del beneficio non si maturano ferie, TFR, e tredicesima mensilità, tutti elementi che sono legati all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.