Per i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato, vi è la possibilità di richiedere il congedo straordinario retribuito.
Regolato dalla legge 151 del 2001 serve per assistere un familiare con grave handicap in base a quanto previsto dalla legge 104.
Congedo straordinario di 2 anni
Possono fruire del congedo straordinario tutti i lavoratori dipendenti assentandosi dal lavoro, anche in maniera frazionata a giorni, per un massimo di 2 anni (730 giorni) ricevendo un’indennità pari all’ultima retribuzione calcolata sui suoi elementi base. Durante il periodo di congedo al caregiver spetta intera copertura figurativa.
Per poter richiedere il congedo straordinario è necessario essere in possesso di specifici requisiti e soprattutto è necessario rispettare l’ordine di priorità familiare degli aventi diritto.
Quasi sempre è richiesta la convivenza con il disabile (non è richiesta ai genitori che assistono il figlio con disabilità e non è richiesta nel caso che assistente e assistito vivano allo stesso indirizzo, ovvero stessa via, stesso numero civico ma interno diverso nello stesso stabile). Il requisito della convivenza può essere soddisfatto anche chiedendo la dimora temporanea nel comune in cui vive il disabile, iscrivendosi al registro temporaneo della popolazione.
È necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo sia: il coniuge,la parte dell’unione civile, i figli, i fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado del disabile grave.
E’ necessario, inoltre, che il disabile che si assiste sia titolare di legge 104 che certifichi la gravità (quindi con articolo 3, comma 3).
Congedo di 24 mesi e ordine di priorità
Come dicevamo, però, il congedo straordinario di 24 mesi viene concesso solo in base ad un ordine di priorità familiare che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (circ. n. 32/2012 e circ. n. 159/2013).
Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente, parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori) si trovino in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti);
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente,la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
- il figlio non convivente a patto che richieda residenza con il genitore anche dopo la presentazione di domanda di congedo.