Per il lavoratore che gode o ha goduto dell’assegno ordinario di invalidità potrebbe esserci il diritto a contribuzione figurativa. Infatti la misura da diritto a contributi figurativi ma solo in determinate circostanze.
Per l’assegno ordinario di invalidità fruito in assenza di attività lavorativa, vi è il diritto, così come stabilito dall’articolo 1, comma 6 della legge 224 del 1984, di contribuzione figurativa utile solo al raggiungimento dei requisiti necessari per il successivo rinnovo della prestazione.
Per avere diritto all’assegno, infatti, il lavoratore deve aver versato almeno 5 anni di contributi figurativi di cui, almeno 3, nel quinquennio precedente la domanda.
Il riconoscimento di questa contribuzione figurativa, in ogni caso, è valevole solo per i lavoratori dipendenti e non per quelli autonomi.
Contributi figurativi pensione
Inoltre il titolare di assegno ordinario di invalidità può ritenere utile ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia, per la quale ricordiamo occorrono almeno 20 anni di contributi, i periodi di godimento dell’assegno ordinario di invalidità fruito senza svolgere attività lavorativa come contribuzione figurativa utile solo al raggiungimento dei 20 anni di contributi necessari per l’accesso ma non al calcolo della pensione spettante.
Di fatto, quindi, l’invalido che smette di lavorare prima di aver perfezionato i 20 anni di contributi necessari ma gode dell’assegno ordinario di invalidità può computare ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia anche i periodi di godimento dell’assegno ordinario di invalidità per un periodo massimo di 3 anni.
I 3 anni di contributi figurativi vengono riconosciuti d’ufficio dall’INPS ma è da sottolineare che tale contribuzione non comporta alcun beneficio economico ai fini previdenziali visto che la pensione sarà calcolata solo sugli eventuali 17 anni di contributi effettivi.
Si rammenta, infine, che la contribuzione figurativa in oggetto è utilizzabile solo per il raggiungimento dei 20 anni di contributi validi ai fini della pensione di vecchiaia e, quindi, non si possono riconoscere i 3 anni di contributi figurativi per accedere alla pensione anticipata ordinaria o in deroga.