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Contributi volontari per la pensione: quanto costano nel 2021?

Ecco quanto costano i contributi volontari nel 2021.

L’INPS fissa gli importi dei contributi volontari per il 2021: gli importi rimangono invariati rispetto al 2020. I valori in questione sono stati indicati dall’INPS nella circolare 27 del 2021 con la quale l’istituto fissa la cifra minima da versare per incrementare l’anzianità contributiva per la pensione.

Contributi volontari 2021

Nessun aumento si registra per quest’anno sul costo dei contributi volontari perché la variazione dei prezzi al consumo che si è verificata tra 2019 e 2020 è risultata negativa (pari al -0,3%)

Il costo per coprire un anno di contributi volontari, pertanto, anche per il 2021 sarà di 3538,91 euro mentre per coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 1995 il costo sarà di 2988,77 euro l’anno.

Come viene calcvolato l’ammontare del contributo volontario? Per ogni lavoratore si ottiene applicando alla rtetribuzione delle ultime 52 settimane lavorate l’aliquota contributiva del 33% (per gli autorizzati entro il 1995 del 27,87%).

Il minimale  contributivo minimo da prednere a riferimento è di 206,23 euro a settimana e proprio per questo per  gli autorizzati entro il 1995 il contribuitio settimanale non può essere inferiore a 57,48 euro mentre per tutti gli altri a 68,06 euro.

Ovviamente il costo del contributo volontario varia in base alla retribuzione pensionabile.

Chi può chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari?

A richiedere l’autorizzazione per versare i contributi volontari sono:

  • i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all’INPS o ad altre forme di previdenza;
  • i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • i liberi professionisti purché non iscritti all’apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta (ai superstiti o reversibilità).