Il lavoratore dipendente ha diritto a ricevere direttamente dal datore di lavoro determinati trattamenti anche in riferimento alle tasse. Perché il datore di lavoro ha una particolare funzione che è quella di sostituto d’imposta. Il datore di lavoro trattiene le tasse sul lavoro, prelevando IRPEF e addizionali e versando al Fisco al posto del dipendente.
Ma solo sui redditi che lui eroga a quel determinato lavoratore. Per gli altri redditi, deve pensarci da solo il dipendente, presentando la sua personale dichiarazione dei redditi. Il datore di lavoro inoltre, applica al dipendente in busta paga, le detrazioni ed eroga i bonus, come lo è il trattamento integrativo IRPEF che molti chiamano ancora bonus Renzi. Il trattamento integrativo vale 100 euro al mese e quindi, 1.200 euro all’anno. Ma non sempre viene pagato al dipendente da parte del datore di lavoro.
Molto spesso infatti questo bonus viene ottenuto dal lavoratore, sempre se gli spetta, dopo la dichiarazione dei redditi. Incassandolo in busta paga o direttamente dl Fisco se presenta il modello 730 senza sostituto.
Il 30 settembre scade il modello 730, attenti al bonus
La stagione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 volge al termine. Anche se non è ancora arrivata la dead line, manca poco. La sua scadenza è fissata al 30 settembre 2024. E chi non l’ha ancora prodotta, farebbe bene a provvedere subito.
Perché per esempio, è con il modello 730 che vengono pagate le tasse, recuperati i crediti di imposta e percepiti i bonus, tra cui questo da 1.200 euro al mese. Chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi ed aveva diritto al bonus da 1.200 euro che non aveva ricevuto dal datore di lavoro, probabilmente ha già recuperato ciò che era spettante.
Oppure sta per recuperarlo con le buste paga del mese di settembre. Ma se un lavoratore è privo di datore di lavoro, o ne ha uno senza capienza fiscale, o ancora, ne ha uno che non funge da sostituto (il datore di lavoro della badante o della colf per esempio), come fa a recuperare il trattamento integrativo spettante?
Bonus IRPEF 1.200 euro senza sostituto, ecco come fare
Il fatto che il datore di lavoro non eroga il bonus IRPEF in busta paga può dipendere da diversi fattori. Abbiamo già detto del datore di lavoro incapiente o del datore di lavoro senza le funzioni di sostituto d’imposta. In questo caso, al lavoratore spetta l’onere di mettersi in regola da solo con le tasse. Ma può essere anche una libera scelta del lavoratore. Che magari ha deciso di rinunciare al bonus in busta paga, perché non era sicuro di esserne in diritto. E per paura di doverlo restituire, ha deciso di posticipare l’eventuale suo incasso al conguaglio nel modello 730. In definitiva, il contribuente che, per scelta o meno, non ha ricevuto il bonus dal datore di lavoro può richiederlo all’Agenzia delle Entrate con il modello 730. Basta indicarlo nella dichiarazione dei redditi. E deve farlo entro il 30 settembre. Solo così, potrà riceverlo direttamente dall’Agenzia delle Entrate a dicembre, sul suo conto corrente.
Bonus IRPEF con il 730, ecco quando è l’Agenzia delle Entrate a pagarlo
Il Bonus IRPEF spettante con il 730 del 2024 in scadenza il 30 settembre prossimo fa riferimento a quello del 2023 non ricevuto in busta paga. Il contribuente che ha presentato il modello 730 senza sostituto, potrà ottenerlo se gli spetta, a dicembre sul conto corrente direttamente dall’Agenzia delle Entrate. L’importo in genere è determinato dai datori di lavoro in base ai dati reddituali del lavoratore, di cui hanno disposizione. Altrimenti è determinato in sede di conguaglio con il modello 730.
La scelta è del lavoratore che può chiederlo direttamente in busta paga e mese per mese. Oppure può chiederlo sempre al datore di lavoro con conguaglio a fine anno. O ancora, può chiederlo all’Agenzia delle Entrate con il modello 730. L’intero trattamento di 1.200 euro spetta ai contribuenti con redditi fino a 15.000 euro. Per i redditi superiori a 15.000 euro e fino a 28.000, il bonus si riduce fino a scomparire per redditi superiori.