Il coniuge effettivamente e legalmente separato e senza redditi propri può essere considerato un familiare a carico e consentire al contribuente di fruire delle detrazioni per altro familiare a carico se non convivente?
A prevedere le detrazioni per altri familiari a carico è l’articolo 12 al comma 1 lettera d del TUIR. Il coniuge legalmente separata può rientrare negli altri familiari a carico a patto che:
- sia convivente con il contribuente che richiede le detrazioni o, in alternativa che percepisca da egli assegni di mantenimento che non siano stati previsti dall’autorità giudiziaria
- che possieda un reddito annuo complessivo che non superi i 2840,51 euro.
Gli eventuali assegni periodici (con l’esclusione di quelli erogati per i figli) di mantenimento concorrono alla formazione del redditi visto che tali somme sono assimilate a quelle da lavoro dipendente.
Di fatto, quindi, solo se il coniuge separato è convivente e con redditi inferiori a quelli stabiliti ( o titolare di mantenimento non stabilito dal giudice) per poter fruire delle detrazioni per altro familiare a carico fino all’eventuale sentenza di divorzio.