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Detrazioni spese sanitarie 2025: regole e istruzioni

Le spese mediche di ogni tipo, che comprendono quelle generiche, specialistiche, chirurgiche e farmaceutiche, danno diritto a una detrazione fiscale del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro.

Per calcolare la detrazione anche nel 2025, il contribuente deve sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia di 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo rimanente. Se, invece, il totale delle spese sostenute non supera la franchigia, non si avrà diritto a nessuna detrazione.

Una particolarità importante riguarda le spese per l’acquisto di dispositivi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di persone con disabilità, nonché l’acquisto di sussidi tecnici e informatici destinati a facilitare la loro autosufficienza e integrazione.

In questo caso, la detrazione del 19% si applica sull’intero importo, senza considerare alcuna franchigia. Inoltre, le spese mediche possono comprendere anche quelle rimborsate da una compagnia assicurativa in seguito a polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro, anche se i premi delle polizze pagati dal datore di lavoro non sono detraibili né deducibili.

Limite per la detrazione delle spese mediche

Se, nell’anno, le spese mediche superano il limite di 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo. È importante verificare che l’ammontare complessivo delle spese sostenute superi tale limite, senza sottrarre la franchigia di 129,11 euro.

Per beneficiare della detrazione, è necessario conservare tutta la documentazione che certifichi la spesa, come fatture, parcelle, ricevute quietanzate o scontrini. In particolare, per i medicinali è richiesto lo “scontrino parlante”, che deve riportare la natura del prodotto (“farmaco” o “medicinale”), la denominazione del farmaco, la quantità acquistata e il codice fiscale del destinatario del medicinale.

Documenti necessari per la detrazione delle spese mediche

Per detrarre le spese mediche, è fondamentale avere lo scontrino dell’acquisto del medicinale o dispositivo, che deve riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione. Inoltre, è necessaria la fattura della struttura medica che ha effettuato ricoveri o prestazioni specialistiche.

Va ricordato che per le spese mediche non è obbligatoria la tracciabilità, a meno che non si tratti di prestazioni sanitarie pagate a strutture private non accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Dal 2010, gli scontrini non devono più indicare la denominazione commerciale del farmaco, ma devono riportare il numero di autorizzazione all’immissione in commercio. In ogni caso, è sufficiente che il documento di spesa indichi la natura del prodotto acquistato, come ad esempio la dicitura “farmaco”, “medicinale” o “omeopatico”. Anche l’indicazione “ticket” soddisfa il requisito, in quanto riferibile a medicinali forniti dal SSN.

Detrazione per l’assistenza specifica

La detrazione del 19% si applica anche per le spese relative all’assistenza specifica fornita da personale paramedico con qualifica professionale specialistica. In questi casi, la detrazione non è soggetta a limiti di spesa, ma si applica sull’importo che eccede la franchigia di 129,11 euro. Questo vale per tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in seguito a traumi da incidenti automobilistici.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese sanitarie per patologie esenti, a favore del coniuge, dei figli o di altri familiari non a carico con redditi bassi (superiori a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), può beneficiare della detrazione del 19% sulle spese che non vengono coperte dall’imposta dovuta dai familiari stessi. Tuttavia, questa detrazione è limitata alla capacità fiscale del familiare.

Ad esempio, se il familiare ha un’imposta dovuta di soli 51,64 euro, la detrazione non potrà superare tale importo. La detrazione può essere richiesta per un massimo di 6.197,48 euro di spese sostenute.

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