Presto milioni di contribuenti italiani si troveranno a dover presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2020. La dichiarazione dei redditi è un passaggio obbligatorio per molti lavoratori, sia dipendenti che autonomi, sia del settore privato che del pubblico impiego.
Ma non tutti i contribuenti dovranno provvedere obbligatoriamente a questo adempimento, perché esistono casi di esonero. Ci sono casi di esonero per condizione dei redditi prodotti o per limiti di reddito. In entrambi i casi i soggetti che vi rientrano non commettono illecito non presentando la dichiarazione dei redditi, sia con il modello 730/2021 che con il modello Redditi PF/2021.
Esonero dalla presentazione della dichiarazione quando e per chi scatta
Nelle istruzioni che le Entrate hanno rilasciato e che accompagnano il nuovo modello 730, si legge testualmente che “è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna”. Traducendo in termini meno tecnici, ci sono gli esoneri che riguardano la tipologia di reddito che il contribuente ha. Infatti non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno solo il reddito derivante dalla propria abitazione principale, dalle relative pertinenze della stessa e altri immobili e altri fabbricati non locati. Per questi ultimi la condizione “sine qua non” per avere l’esonero è che l’ulteriore immobile non locato non sia situato nello stesso comune della abitazione principale.
Non devono presentare la dichiarazione dei redditi coloro i quali hanno esclusivamente redditi da lavoro dipendente o da pensione. L’esonero per chi ha i redditi prima citati è ammissibile a condizione che il soggetto esonerato abbia avuto un solo sostituto di imposta che è anche il soggetto obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o per chi ha avuto più datori di lavoro ma con l’ultimo che ha effettuato tutti i conguagli.
Esonero anche per chi ha esclusivamente redditi derivanti da rendite erogate dall’Inail (ma solo per invalidità permanente o agli eredi per il caso morte). Non si presenta la dichiarazione dei redditi se si hanno solo redditi derivanti da alcune borse di studio, pensioni di guerra, indennità assistenziali come l’assegno di accompagnamento o le pensioni sociali. Anche i titolari di redditi assoggettati alla cosiddetta imposta sostitutiva (ma con esclusione di quelli soggetti a cedolare secca), oppure soggetti a ritenuta alla fonte, se sono solo quelli, determinano l’esonero.
I casi di esonero per limiti di reddito
Oltre che quelli sopra citati esistono casi di esonero per limiti di reddito. Infatti non devono presentare la dichiarazione dei redditi chi ha redditi da terreni e fabbricati fino a 500 euro, redditi da lavoro dipendente o assimilati, oppure pensioni, comprese altre tipologie di reddito , entro la soglia di 8.000 euro. Occorre però che il periodo di lavoro o di incasso della pensione non sia inferiore a 365 giorni nell’anno di imposta di riferimento.
Esonerati anche i soggetti che hanno esclusivamente redditi da lavoro autonomo occasionale oppure redditi da attività intramuraria dei medici in servizio presso nosocomi pubblici. La condizione in questo caso è che il reddito derivante da tale attività sia non superiore a 4.800 euro.
Per soggetti che hanno redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche, l’esonero riguarda coloro che hanno redditi fino a 30.658,28 euro, purché derivante da questa attività.