La Naspi è l’indennità di disoccupazione che viene riconosciuta al lavoratore che perde in modo involontario l’occupazione. Di fatto, quindi, l’indennità non viene riconosciuta a chi presenta dimissioni volontarie, tranne nel caso della neo mamma che si dimette nel primo anno di vita del bambino e nel caso si presentino dimissioni per giusta causa.
Rispondiamo ad una lettrice di Pensioniefisco.it che ci scrive:
Buongiorno avrei una domanda.
Lavoro da 4 anni a tempo indeterminato.
Vorrei presentare le dimissioni perché ho l’opportunità di iniziare un altro percorso lavorativo presso un’altra azienda ma in questo caso a tempo determinato. Nello specifico sarebbero 6 mesi di prova con contratto determinato. Qualora al termine dei mesi il contratto presso questa nuova azienda non mi venga rinnovato avrei diritto comunque alla Naspi?
Grazie mille
Naspi dopo dimissioni
Determinante a livello di diritto alla Naspi è solo l’ultimo rapporto di lavoro. La disoccupazione involontaria, quindi, è riferita solo all’ultimo rapporto di lavoro.
Di fatto, quindi, se si lascia volontariamente un lavoro a tempo indeterminato per uno a tempo determinato, alla scadenza del contratto si ha diritto alla Naspi non solo per la durata dell’ultimo contratto di lavoro, ma anche per i periodi lavorati in precedenza.
Pur presentando dimissioni dal suo attuale posto di lavoro per accettare un contratto a tempo determinato di 6 mesi, alla scadenza del contratto, ma solo se questi non viene rinnovato, avrà diritto a richiedere la Naspi che le sarà corrisposta per un periodo pari alla metà delle settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti e con importo calcolato sulle retribuzioni medie ricevute negli ultimi 4 anni (riferendosi, quindi, anche al rapporto di lavoro dal quale lei presenterebbe dimissioni).
Per dubbi e domande è possibile scrivere a: info@pensioniefisco.it
I nostri esperti provvederanno a dare una risposta al tuo quesito in base all’originalità.