Fruire del congedo di 2 anni per assistere un familiare a carico è una facoltà e pure un diritto dei lavoratori. L’assistenza del familiare disabile da questa possibilità. Ma esistono dei cavilli e delle regole da rispettare. Una di queste è fondamentale e parliamo della residenza che il lavoratore in procinto di chiedere il congedo deve avere. Bisogna che lavoratore e invalido abbiano la stessa residenza. L’INPS infatti ha il potere ed il compito di avviare i controlli e ormai al giorno d’oggi tutto è facilmente individuabile. Le banche dati, soprattutto quella nuova dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), lasciano poco spazio a furberie o tattiche differenti per aggirare questo ostacolo.
Il ruolo dell’ANPR, il congedo 104 e la residenza temporanea
Se fino a poco tempo fa, magari tramite semplice autocertificazione, un lavoratore poteva dichiarare di avere la medesima residenza dell’invalido da assistere, e riuscire a prendere il congedo di 2 anni, adesso tutto è molto più difficile. Naturalmente quanto detto prima, cioè la prassi usata da qualcuno, era illecita. In pratica, si presentava una autocertificazione mendace e suscettibile di condanna per reato. Dichiarare il falso in atto pubblico è reato. Eppure c’era chi adottava questi stratagemmi, assumendosi la responsabilità anche penale di ciò che dichiarava. Adesso dichiarare il falso diventa più difficile. L’INPS può controllare in tempo reale la reale residenza di un richiedente o dell’invalido oggetto della richiesta di congedo con 104. L’ANPR è la banca dati della popolazione residente. Con dati aggiornati costantemente ed inviati alla banca dati da ogni Comune italiano. Ma allora, come fare se si vuole godere di questo congedo e non si rispetta il cavillo della stessa residenza tra lavoratore e invalido? L’unica via lecita, e ammessa dalla legge è la residenza temporanea.
Cosa considera l’INPS sul congedo 104 e la dimora temporanea
Anni fa fu proprio l’INPS ad aprire a questa possibilità della dimora temporanea per fruire del congedo. L’Istituto infatti emanò la Circolare n° 32 del 2012 in cui si parlava proprio di dimora temporanea. In pratica il lavoratore deve chiedere l’iscrizione alla popolazione temporanea dell’anagrafe del Comune dove risiede l’invalido. Stando a ciò che si evince come orientamento da parte dell’INPS, tale condizione è ammessa solo se lavoratore e invalido abitano comunemente in due Comuni differenti. La dimora temporanea però vale massimo 12 mesi, perché poi sopraggiungerebbe l’obbligo di cambiare definitivamente la residenza. Una anomalia che probabilmente rende il congedo non fruibile per i due anni previsti.