Per poter fruire del congedo straordinario previsto dalla legge 151 del 2001 per chi assiste familiare convivente disabile con gravità in base alla legge 104 del 1992, è necessaria la coabitazione con il disabile.
La coabitazione (residenza più convivenza) non deve essere soddisfatta solo nei seguenti casi:
- se a richiedere il congedo straordinario è il genitore che assiste il figlio disabile con gravità la convivenza non è necessaria
- se assistito e disabile abitano allo stesso indirizzo, stessa via, stesso numero civico ma in interni dello stabile diversi
In tutti gli altri casi è richiesta la coabitazione che può essere soddisfatta o con il cambio di residenza o con al richiesta di dimora temporanea. Ed è proprio questo secondo aspetto che andremmo ad analizzare in questo articolo.
Dimora temporanea legge 104
Per venire incontro ai caregiver ed evitare loro il cambio di residenza in caso di richiesta di congedo straordinario retribuito, la legge prevede che è possibile soddisfare il requisito della coabitazione anche richiedendo l’iscrizione al registro temporaneo della popolazione in cui risiede il familiare da assistere (o il contrario, ovviamente, il disabile può chiedere la dimora temporanea nel comune in cui risiede il caregiver).
In questo modo si ottiene la dimora temporanea senza il cambio di residenza. Il problema principale è che questo meccanismo può essere sfruttato solo nel caso che caregiver ed invalido non vivano nello stesso Comune. Se, infatti, entrambi hanno la residenza nello stesso comune non è possibile richiedere l’iscrizione al registro della popolazione temporanea poichè già si è registrati nel registro dell’anagrafe di quel comune. Di fatto in questo caso è necessario il cambio di residenza con tutti i disagi che potrebbe comportare.
La dimora temporanea, quindi, può essere richiesta per non cambiare residenza solo se si vive in un Comune diverso da quello in cui risiede il disabile.