Riaperti i termini della rottamazione quater: i decaduti avranno tempo fino al 30 aprile 2025 per inviare istanza di riammissione alla sanatoria. L’Agenzia delle Entrate, poi, entro il 31 luglio 2025 comunicherà il piani di pagamento e si potrà a riprendere i versamenti delle rate non saldate (sia di quelle che hanno portato alla decadenza sia di quelle non ancora scadute).
Requisiti per essere riammessi alla rottamazione
La possibilità di rientrare nella rottamazione quater è offerta a tutti coloro che sono decaduti entro il 31 dicembre 2024, ovvero entro l’ultima rata scaduta della rottamazione. Attenzione alla rata in scadenza il 28 febbraio, quindi: non pagandola si decade dalla rottamazione senza il diritto di poter nuovamente accedere grazie alla riapertura dei termini.
I decaduti sono coloro che sono usciti dal piano di dilazione agevolato per non aver pagato in modo tempestivo una rata (entro i 5 giorni di tolleranza) e per insufficiente versamento (importo più basso di quello dovuto per la rata in questione). Ora, però, questi contribuenti potranno essere riammessi alla rottamazione quater, ma attenzione, le eventuali rate non pagate saranno spalmate su quelle residue perché il massimo di dilazione che la riammissione concede è di 10 rate, da pagare entro il 2027.
La riapertura dei termini
Se presenteranno istanza saranno riammessi circa 600 mila decaduti e il gettito che le casse dello Stato potranno incassare + di circa 483 milioni di euro. Il provvedimento di riapertura dei termini è previsto da un emendamento presentato al decreto milleproroghe, approvato proprio questa sera (13 febbraio) per il primo via libera.
Ora il decreto deve passare alla Camera per essere, poi, trasformato in legge entro il 25 febbraio 2025.
Per beneficiare della riammissione i contribuenti dovranno presentare apposita istanza entro il 30 aprile in modalità telematica attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Va sottolineato, in ogni caso, che alla rottamazione quater non sono ammessi nuovi debiti, ma solo quelli già inclusi nella precedente domanda presentata entro il 30 giugno 2023. La misura, infatti, non è stata estesa a nuovi debiti. Da considerare, inoltre, che alle somme non versare entro il 31 dicembre 2024 sarà applicata un interesse annuo del 2% calcolato a partire dal 1° novembre 2023.
Il versamento potrà seguire due strade distinte:
- in un’unica soluzione (rate già scadute e ancora non scadute) entro il 31 luglio 2025;
- in un massimo di 10 rate di pari importo (con cadenza 31 luglio e 30 novembre 2025, 2026 e 2027 e 28 febbraio,31 maggio 2026 e2027).
Leggi anche: