Non basta essere titolari di legge 104 con articolo 3, comma 3 per avere diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto. Infatti il beneficio richiede dei requisiti sanitari specifici che andremo ad esaminare rispondendo alla domanda che ci ha posto un lettore di Pensioniefisco.it
Cortesemente vorrei porvi una domanda sono il papà di un bimbo autistico di 6 anni, vivo in Piemonte ho un nucleo famigliare di 5 persone lavoro da solo ho acquistato un auto del 2009 usata ho richiesto esenzione bollo mio figlio ha verbale di commissione revisionabile art 3 comma 3 percepisco indennizzo di frequenza ma mi è stata respinta domanda perché mi viene detto che non ho accompagnamento ,ma possibile una cosa del genere ?anziani donne bimbi disabili andrebbero tutelati senza se ne ma. Spero che queste parole possano smuovere la coscienza di qualcuno perché e un’ingiustizia e le ingiustizie vanno denunciate.grazie a chi leggerà la mia mail e a chi mi darà vice per un mondo migliore
Esenzione bollo auto
Premesso che si può godere di questa agevolazione solo quando il veicolo viene usato in esclusiva o comunque in modo prevalente per le necessità della persona portatrice di handicap o disabilità. L’agenzia delle entrate ha indicato come destinatari delle agevolazioni i cittadini che presentano le seguenti tipologie di inabilità:
- Disabili con handicap psichico o mentale e titolari dell’indennità di accompagnamento.
Si intendono I cittadini che sono riconosciuti come portatori di handicap grave certificato dalla Commisione preposta a tale valutazione presso l’Asl. Rif. Art.3/Comma 3 legge n.104/1992.
- Disabili con limitazione grave della capacità di deambulazione oppure che hanno subito pluriamputazioni.
Valgono le stesse indicazioni descritte per la categoria precedente ed In particolare indicano quelle persone che a causa di patologie, incluse anche quelle sfociate in pluriamputazioni, soffrono di limitazioni permanenti alla loro capacità deambulatoria.
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Si intende chi presenta le limitazioni motorie sopra descritte senza che siano anche affetti da gravi limitazioni delle capacità deambulatorie. Unicamente per questa casistica l’adattamento del veicolo è la condizione essenziale per avere diritto alle agevolazioni. Questo vale se il veicolo viene adattato al trasporto del disabile ma anche quando viene predisposto alla guida secondo quanto prescritto dalla Commisione che ha in carico la valutazione della idoneità alla guida del cittadino affetto da questo tipo di handicap.
- Disabili per cecità o sordità.
Ricadono in questa categoria le persone con una capacità visiva nulla o non maggiore a un decimo per ognuno degli occhi anche con correzione. Rif. Art. 2,3 e 4 legge n. 138/2001.
Per ciò che concerne la sordità si deve fare riferimento all’art.1/comma 2 – legge n. 381/1970.
Per approfondire invitiamo alla lettura dell’articolo:Esenzione bollo auto Legge 104: in questi casi la domanda è respinta
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