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Gli invalidi con Legge 104 non pagano queste spese condominiali

In alcuni casi gli invalidi non devono pagare le spese condominiali se hanno la Legge 104. Vediamo quali non si devono sostenere.

Esistono delle spese condominiali che i titolari di Legge 104 non sono tenuti a pagare? La legge 104, come ormai sappiamo, prevede specifiche tutele per i disabili che ne sono titolari. Per gli invalidi cui è stato riconosciuto anche l’handicap sono previsti numerosi diritti che in parte riguardano il lavoro, toccando anche la fiscalità, e in parte riconoscono benefici a livello economico e sconti.

In molti possono chiedere se anche per quel che riguarda le spese condominiali possono essere previste delle riduzioni e la risposta non è così univoca.

Legge 104 e spese condominiali

In materia di spese condominiali, la normativa non prevede esenzioni specifiche: gli oneri gravano anche sui tutti coloro che vantano un diritto di proprietà sull’unità immobiliare situata nell’edificio.

I costi condominiali sono dovuti in quanto proprietari dell’appartamento nell’edificio. Ciò vale anche per i disabili gravi, che necessitano di assistenza permanente.

Pertanto, anche per i soggetti tutelati per disabilità vale l’articolo 1118 del codice civile, che impedisce al condomino di sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, e l’articolo 1123 del codice civile, che stabilisce che i costi necessari per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio sono sostenuti dai condomini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno.

Quali spese condominiali non si pagano con la Legge 104

Tuttavia, quanto ricordato richiede alcune precisazioni. Sebbene c’è l’obbligo di pagare i costi condominiali, non è previsto nella stessa misura per ogni spesa. In pratica, il disabile con dalla legge 104 può contribuire parzialmente ai costi legati a beni o servizi che non può sfruttare a causa delle sue limitazioni.

Entra in gioco un esonero, previsto dall’articolo 1123 del codice civile. In esso è stabilito che:

  • se si tratta di beni destinati all’uso da parte dei condomini in misura diversa, i costi vanno sostenuti in base all’uso che se ne fa;
  • se un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, i costi di manutenzione gravano solo sui condomini che li utilizzano.

La legge, da una parte, impone a tutti coloro che possiedono un immobile a pagare le spese condominiali, ma allo stesso tempo prevede anche che il peso del pagamento sia previsto in base a quello che le parti comuni vengono utilizzate.

Per questo motivo il disabile titolare di legge 104 deve pagare le spese fisse o di manutenzione se il bene non lo può utilizzare a causa della disabilità, ma non è obbligato a sostenerne i costi di utilizzo.

Se un proprietario di immobile ha una grave disabilità motoria, è sulla sedia a rotelle e abita al piano terra di un edificio con ascensore pur essendo obbligato a contribuire alle spese fisse di manutenzione dell’ascensore può essere esonerato dai costi di utilizzo del dispositivo visto che non lo usa. L’esonero deve essere richiesto in sede di assemblea condominiale.

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