A differenza di una coppia di persone sposate, nel momento in cui due conviventi si separano la persona con il reddito più basso non avrà diritto di mantenimento.
Tuttavia può rivendicare gli alimenti in caso di bisogno come stabilito dall’articolo 1, comma 65 della Legge sulle Unioni civili. Vediamo dunque in questo articolo se tra conviventi spetta il diritto agli alimenti o meno.
Per iniziare, cosa sono gli alimenti?
Come stabilisce la legge, gli alimenti sono un contributo da versare all’interessato nel momento in cui la persona si trovi in uno stato di bisogno che non gli permette di procurarsi il necessario per continuare a vivere può chiedere un sostegno di tipo economico ai suoi familiari più stretti, in ordine:
- Coniuge,
- figli (in assenza i nipoti),
- genitori,
- generi e nuore,
- suocero e suocera,
- fratelli e sorelle.
Mettendo caso che debbano intervenire i genitori esso e possibile solo se il familiare di “grado” precedente non sia presente o non sia in condizioni utile al fine di aiutare il familiare.
Quindi le coppie conviventi hanno il diritto agli alimenti?
Terminata la convivenza, se tutte le caratteristiche dello stato di bisogno sono ricorrono e , quindi, la persona che non ha possibilità in modo economico a mantenersi può ricevere dal giudice il diritto agli alimenti dal convivente.
Gli alimenti sono dati in proporzioni alla durata della convivenza della coppia ed è, come detto sopra, limitato a coloro che sono impossibilitati a una indipendenza economica e sono in uno stato di bisogno.
Di conseguenza il diritto agli alimenti, proprio per queste caratteristiche, si differenzia del tutto dal mantenimento il quale scopo è quello di soddisfare tutte le esigenze che il partner ha mantenuto durante tutta la relazione (anche non necessarie alla sola sopravvivenza, basta immaginare una persona sposata con una persona ricca e che di conseguenza, usando i soldi del partner si abitua a una vita di ostentazione, in questo caso essa dovrà essere mantenuta).
Nonostante questo i conviventi possono evitare l’entrata di un giudice stipulando un contratto di convivenza, cosa che ad esempio un coniuge spostato non può stipulare (visto che i patti prematrimoniali sono per legge nulli).
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