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Il dipendente pubblico può essere licenziato se rende poco

Anche il dipendente pubblico può essere licenziato se fannullone o assenteista. Vediamo la sentenza

Al di là di quello che, errando, si può credere, il dipendente pubblico che rende poco, che è fannullone o che si assenta sempre può essere licenziato. Anche se nel corso degli anni molto difficilmente i dipendenti pubblici sono stati licenziati (da qui il credere che un posto statale mettesse al riparo dal licenziamento) perché troppo difficile individuare i fannulloni.

Nel pubblico impiego, infatti, il dipendente non è vincolato dal risultato o dal rendimento. Nelle aziende private il dipendente fannullone dopo una diffida può essere licenziato. Ma cosa accade nel pubblico impiego?

Dipendente fannullone licenziato

Una recente sentenza della Corte di Cassazione risponde a questa domanda : il dipendente pubblico se non lavora abbastanza può essere licenziato. In caso di scarso rendimento  o addirittura di assenteismo il dipendente pubblico non ha diritto a mantenere il suo posto di lavoro a patto che la cosa sia prevista dal comparto cui il dipendente appartiene.

Nel comparto sanità, quello a cui si riferisce la vicenda giudicata dalla Cassazione, il CCNL prevede la punizione per esigua produttività per negligenza. Quindi in questo comparto il dipendente con scarso rendimento può essere licenziato.

Ma come può essere licenziato il pubblico dipendente?

Il dipendente che fa pause troppo lunghe o troppo spesso, quello che ritarda la presa di servizio, che non svolge il suo lavoro e che si assenta troppo deve essere segnalato all’ufficio competente dal suo responsabile. L’ufficio competente, poi, entro 30 giorni, invia al dipendente una lettera di contestazione convocandolo per una audizione con un preavviso di almeno 20 giorni.

Nel corso dell’audizione il dipendente può scegliere anche di farsi assistere dal proprio legale o da un sindacalista. E’. In ogni caso, la Pubblica Amministrazione a dover provvedere alla dimostrazione del comportamento scorretto del dipendente che viola l’obbligo di collaborazione.

Il licenziamento, infine, è legittimo solo qualora si verifichi sproporzione tra gli obiettivi da raggiungere e quelli realmente raggiunti dal dipendente tenendo anche conto, nell’esame, della media di produzione degli altri dipendenti.

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