La nuova IMU pone una sostanziale differenza tra “casa coniugale” e “casa familiare”. La nuova IMU, infatti, combia il riferimento al “coniuge assegnatario” che, fino alla normativa esistente aveva diritto all’esenzione IMU per l’abitazione principale.
Vediamo, quindi, in caso di coniugi separati, chi deve provvedere al versamento dell’IMU entro il 16 giugno 2021.
IMU coniugi separati
La nuova formulazione fa riferimento esclusivamente al “genitore affidatario dei figli” e alla “abitazione familiare” e giustamente sono sorti dubbi interpretativi per quel che riguarda i coniugi separati che non hanno figli.
Dalla nuova IMU, infatto, si potrebbe desumere che l’assimilazione all’abitazione principale e l’esonero dell’IMU sarebbe spettato solo nel caso che la casa familiare fosse stata assegnata al “genitore affidatario dei figli”, escludendo, quindi, l’ex coniuge senza figli assegnatario della casa coniugale.
Una circolare del MED del 18 marzo 2020, però fuga ogni dubbio e chiarisce che la diversa formulazione della norma non pone restrizioni. Con la norma in questione, infatti, si sono voluti ricomprendere nell’esenzione anche gli assegnatari della casa coniugale non legati da rapporto di matrimonio. Attenzione, però, l’esenzione vale solo nel caso che la casa familiaria sia stata assegnata ad uno dei membri della coppia da un provvedimento giudiziale qualora che la casa sia assegnata al genitore cui siano affidati i figli.
Da precisare, di fatto, che l’esenzione non si applica qualora la coppia sia sia sciolta senza un provvedimento giudiziale che assegni la casa familiare ad uno dei due, anche in presenza di figli. La coppia che si scioglie, quindi, e che decide autonomamente a chi va la casa e con chi restano i figli, non potrà contare sull’assilimilazione dell’immobile a casa familiare e, quindi, se intestata ad entrambi l’esenzione IMU spetterà solo a chi rimane all’interno della casa con la residenza, mentre l’altro sarà tenuto al pagamento dell’IMU sull’immobile come se fosse una seconda casa (perchè non vi ha residenza).
Ovviamente se interviene un contratto di uso gratuito in favore di un familiare residente nell’immobile e se si ha residenza nello stesso Comune in cui l’immobile è ubicato si avrà diritto all’esenzione.