L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica ed assistenziale che viene erogata agli invalidi civili totali. Ma non basta il 100% di disabilità certificata dalla commissione medica. Infatti serve che l’invalido sia impossibilitato a deambulare autonomamente o a compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto di un accompagnatore. Una prestazione esentasse, senza tredicesima e non tassata. ma come si richiede e quali sono le regole da seguire per poter ottenere questa prestazione?
Cos’è l’indennità di accompagnamento e come funziona
L’indennità di accompagnamento è una forma di sostegno economico che viene riconosciuta ai cittadini residenti in Italia che presentano una grave invalidità civile. Si tratta di una prestazione che non dipende dal reddito personale annuo o dall’età del disabile. L’indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo dell’indennità per il 2023 è di 527,16 euro al mese. I potenziali beneficiari dell’accompagnamento, devono rispettare determinati requisiti per poter ottenere la prestazione. Infatti bisogna:
- essere cittadini italiani, cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o cittadini extracomunitarii titolare del permesso di soggiorno da almeno un anno;
- avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
- avere il riconoscimento dell’invalidità pari al 100%;
- essere riconosciuti incapaci a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o incapaci a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.
Come richiedere l’indennità di accompagnamento
Per richiedere l’indennità di accompagnamento, è necessario presentare una domanda all’INPS e sottoporsi a una visita medico-legale che accerti i requisiti sanitari. La domanda può essere presentata online tramite il sito dell’INPS o tramite i servizi telematici offerti dai patronati. Nella domanda devono essere inseriti i dati personali, socioeconomici e sanitari del richiedente. La visita medico-legale viene effettuata da una commissione medica dell’INPS o da una commissione medica integrata con personale sanitario dell’ASL. La commissione valuta le condizioni fisiche e psichiche del richiedente e rilascia un verbale in cui attesta il grado di invalidità e la necessità o meno dell’accompagnatore. L’INPS provvede poi a emettere il provvedimento che concede o nega l’indennità entro 30 giorni dalla domanda o dalla visita medico-legale. Il pagamento dell’indennità avviene tramite bonifico bancario o postale, oppure tramite delega alla riscossione da parte di un terzo o di un’associazione.
Incompatibilità e cause di sospensione o revoca dell’indennità
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con altre prestazioni analoghe per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio. In questi casi, il beneficiario può scegliere il trattamento più favorevole. L’indennità è invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, con la pensione di inabilità e con le indennità per i ciechi totali o parziali. L’indennità viene sospesa in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. L’indennità viene revocata in caso di cessazione dei requisiti sanitari o in caso di trasferimento all’estero del beneficiario.