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Integrazione al minimo assegno ordinario di invalidità: quando spetta e con che reddito?

Anche per chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità è prevista l’integrazione al trattamento minimo ma è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali personali e, non caso di pensionato coniugato, familiari. Scopriamo quali sono rispondendo alla domanda di un lettore di PensionieFisco.it che ci scrive:

Buongiorno io percepisco da 5 anni l’assegno ordinario di invalidità,  ho fatto domanda a dicembre di integrazione perché percepisco solo 98€ al mese, e visto che io ho un cud di 14.000€ del 2019 ho fatto domanda di integrazione.  Non me l’hanno accolta perché dicono che il mio reddito supera la soglia.  Scusate io sono sposato dal 2019 e ho letto su Internet che se coniugati non bisogna superare i 17.933€ voi cosa ne pensate, quindi io ci dovrei rientrare chi sbaglia ora io o loro? 

Integrazione al minimo AOI

Anche l’assegno ordinario di invalidità può essere integrato al trattamento minimo nel caso che il suo importo sia inferiore a 515,58 euro al mese. Ma per poter richiedere l’integrazione al minimo è necessario che il pensionato abbia un reddito nei limiti previsti dalla legge.

Per il 2021 i limiti di reddito da rispettare per avere diritto all’integrazione al trattamento minimo sono di:

  • 11.967,28 euro se il pensionato è solo
  • 17.950,92 euro annui se il pensionato è coniugato.

A differenza di quello che accade per altre integrazioni al trattamento minimo, in cui è richiesto il rispetto di reddito personale e anche di quello coniugale in caso di pensionato coniugato, nel caso dell’assegno ordinario di invalidità l’integrazione spetta anche se  i limiti di reddito personale sono superati ma si rispettano i limiti di reddito coniugale (ovvero la somma dei redditi personali e quelli coniugali).

Per dubbi e domande è possibile scrivere a: info@pensioniefisco.it
I nostri esperti provvederanno a dare una risposta al tuo quesito in base all’originalità.