Sicuramente capita spesso che il lavoratore domestico, ovvero la badante, si trovi ad assistere un anziano che per un motivo o per l’altro, viene ricoverato per periodi più o meno lunghi in una struttura per anziani, piuttosto che in ospedale.
Questione di salute naturalmente, con l’anziano che è naturalmente la parte fragile del rapporto di lavoro e che altrettanto naturalmente, potrebbe avere bisogno di cure mediche. È la natura stessa del ruolo della badante che mette di fronte il lavoratore a circostanze di questo genere.
Il CCNL di categoria, quello appena rinnovato e a cui bisogna attenersi per lo svolgimento in perfetta regola del rapporto di lavoro, sancisce anche i doveri di una badante in caso di ricovero dell’assistito. Si, è proprio così, la badante ha precisi doveri pure se l’anziano è ricoverato e non è presente nel luogo dove ha sede l’attività della badante.
Assistenza e pulizia devono continuare
In base al CCNL di categoria, se viene richiesto dal datore di lavoro, ovvero dalla famiglia dell’anziano, una badante in continuità di assunzione e di lavoro, deve prestare assistenza al suo anziano, anche in ospedale, in una casa di cura o in qualsiasi altra struttura di ricovero.
Ed anche le attività tipiche della badante, come lo sono quelle di assistenza e pulizia dell’anziano, devono essere effettuate al di fuori della casa dove generalmente si svolge la loro attività, quasi a voler dare supplemento alle cure mediche.
Le funzioni della badante anche in “trasferta”
Il contratto collettivo del lavoro domestico prevede tutte le funzioni a cui un lavoratore è tenuto, in base al profilo in cui viene assunto. Per la badane nello specifico ci sono l’assistenza alla persona anziana, ammalata o disabile, la preparazione di colazione, pranzo e cena, la pulizia della casa e la cura personale della persona assistita.
Tutte attività quelle prima descritte, che non si interrompono durante eventuali periodi di ricovero dell’assistito. Tra l’altro anche durante questi periodi, la badante ha diritto a percepire l’intera retribuzione globale di fatto. Per periodi di ricovero brevi la badante non ha il dovere di prestare assistenza ospedaliera all’anziano. Per periodi lunghi di ricovero invece, la badante ha il dovere, se non si cessa il rapporto di lavoro (naturalmente seguendo le regole sul preavviso), di prestare la sua opera nel luogo dove è ricoverato l’anziano.
Il datore di lavoro o lo stesso anziano che necessita delle cure della badante anche nel luogo in cui è ricoverato, ha a sua volta l’obbligo di comunicare all’Inps le eventuali variazioni di orari e quella definitiva di luogo di svolgimento dell’attività. La comunicazione per legge deve avvenire entro 5 giorni dal momento in cui si cambia modalità di impiego. In tutti questi casi di assistenza presso strutture di ricovero, per la badante restano invariate le condizioni di lavoro, come per esempio il diritto alle ferie, ai permessi, al riposo e così via.