La libertà personale è un diritto sancito dalla Costituzione: l’articolo 13

La libertà personale è inviolabile, vediamo come è previsto dalla Costituzione nell’articolo 13.

La libertà come sappiamo è una cosa per la quale si lotta da centinaia di anni e dovrebbe essere un qualcosa di sacro.

Tuttavia c’è bisogno anche di dire che la libertà del singolo individuo termina nel momento in cui viole la libertà altrui e per questo, comunque interviene anche la legge, o in modo più specifico la costituzione!

Iniziamo introducendo l’articolo 13 della costituzione italiana che riporta:
“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria  e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà;. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”

La prima cosa che ovviamente salta all’occhio è “la libertà personale è inviolabile” che è una cosa a parer mio bellissima, leggere quell'”inviolabile” è come una vincita per tutti coloro che lottano per la libertà.

Subito dopo, la Costituzione ci parla del come nessuna forma di detenzione,ispezione o perquisizione personale sia possibile insieme a qualunque tipo di restrizione della libertà personale, sottolineando poi che l’unico motivo per il quale è possibile violarla è per un atto motivato dalle autorità giudiziaria, quindi la legge.

Qui possiamo collegarci all’articolo 111 che riporta nelle prime due righe: “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.” Sottolineando poi che il giudice sarà imparziale, quindi, un giudizio giusto per il cittadino.

Possiamo poi collegarci all’articolo 25 che ci dice: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e anche che “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.”

Poi continuando a parlare dell’articolo 13 continua dicendoci che di in casi eccezionali ed urgenza,( casi indicati dalla legge!) l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori e questi provvedimenti devono essere poi comunicati ad un giudice entro 48h.

Poi nello stesso articolo, ci viene detto che ogni tipo di violenza fisica e morale è punita.

Qui possiamo collegarci all’articolo 27, che ci dice: “la responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva,” e anche che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Infine, tornando all’articolo 13, come ultimo mini-paragrafo ci viene detto che la legge poi, stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.