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La Naspi anticipata non sempre va restituita con la riassunzione

Il disoccupato che ha richiesto la Naspi anticipata per avviare lavoro autonomo, non sempre deve restituirla integralmente in caso di nuova assunzione.

Non sempre la Naspi anticipata deve essere restituita se si viene nuovamente assunti. Con quanto precisato nella circolare 36 del 2025 l’Inps corregge il tiro sulla restituzione della Naspi anticipata che, fino al 2024, veniva richiesta sempre quando il disoccupato che aveva chiesto l’anticipo per avviare attività di impresa veniva riassunto.

A cambiare le cose la sentenza della Corte Costituzionale numero 90 del 2024.

La sentenza sulla Naspi

La corte Costituzionale nella sentenza dichiara illegittimo l’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 22 del 2015 che prevede l’obbligo di restituzione della Naspi anticipata qualora il disoccupato venga assunto prima del periodo teorico retribuito dalla Naspi e non continui l’attività di impresa iniziata con l’anticipo.

Se la non prosecuzione dell’attività di impresa è legata a cause di forza maggiore la Naspi anticipata non deve essere restituita integralmente.

La marcia indietro dell’Inps

Dopo la sentenza l’Inps pubblica la circolare 36 del 2025 in cui chiarisce che entro 30 giorni dalla nuova assunzione il lavoratore deve presentare una dichiarazione in cui illustra quali sono state le motivazioni che hanno impedito la prosecuzione del lavoro autonomo (bisogna documentarle). Se le cause di forza maggiore sono ritenute idonee la restituzione della Naspi anticipata riguarderà solo parte della somma, ovvero quella riferita al periodo nuovamente coperto da rapporto di lavoro dipendente.

In questo modo chi si rioccupa dopo aver ricevuto la Naspi anticipata non si trova costretto a dover restituire per l’intero l’anticipo ricevuto dall’Inps.

Le cause di forza maggiore

L’Inps nella circolare precisa anche quali sono le cause di forza maggiore che danno diritto a restituizione solo parziale dell’anticipo della Naspi e sono:

  • terremoto;
  • uragano;
  • alluvione;
  • frana;
  • maremoto;
  • vento;
  • dichiarazione di stato d’emergenza o calamità naturale;
  • guerre e guerre civili a carattere di straordinarietà e imprevedibilità;
  • incendi che, per imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili a dolo o colpa del beneficiario della Naspi;
  • esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (devastazione dolosa a opera della criminalità, per esempio), purché non imputabili a dolo o colpa del beneficiario di Naspi;
  • misure restrittive a contrasto di pandemie ed epidemie;
  • provvedimento di autorità giudiziaria, purché derivante da circostanze imprevedibili e inevitabili.

L’elenco è solo a scopo esemplificativo e non esaustivo, e questo significa che possono esserci anche altre cause di forza maggiore che rientrano tra quelle che non richiedono l’intera restituzione della Naspi anticipata.

Ovviamente ogni causa di forza maggiore dovrà essere valutata singolarmente dall’Inps e se ritenuta idonea l’indebito da restituire riguarderà solo la parte di indennità ricevuta che riguarda il periodo coperto da nuova occupazione.